La bozza del decreto Aiuti ter approvata Venerdi dal governo contiene anche una misura proposta dal ministro del Lavoro el Orlando, per un contributo straordinario per gli enti del Terzo Settore per l'acquisto di gas ed energia
Il contributo nello specifico è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2022 ( energia elettrica e gas naturale).
Si rivolge in particolare ali enti che gestiscono servizi socio sanitari e sociali.
La misura è stata considerata necessaria in considerazione delle gravi conseguenze sociali, politiche ed economiche del conflitto in Ucraina e degli aumenti dei prezzi delle materie prime e delle oscillazioni dei mercati finanziari osservate dallo scoppio della guerra, al fine di attenuare l'impatto sulle numerose e diverse attività svolte dagli enti del Terzo Settore,.
La proposta normativa prevede l'erogazione di un contributo i cui criteri e modalità di erogazione dovranno essere definiti da un decreto interministeriale da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.
Questo il testo provvisorio della norma:
"Agli enti del terzo settore che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale e domiciliare rivolti a persone con disabilità, che in conseguenza all’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica hanno subito un incremento dei costi dell’energia superiore al 30 per cento relativamente al medesimo periodo nell’anno 2019, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l’anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, per il finanziamento, nei predetti limiti di spesa, di contributi a parziale ristoro dei costi effettivamente sostenuti per l’energia elettrica e termica dai predetti enti nei periodi del terzo e quarto trimestre del 2022.
2. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri ovvero dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottato di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze e del
lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione nonché le procedure di controllo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede, per la quota parte di 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n.234."
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