Con il messaggio 3353 del 12.9.2022 Inps illustra le modalità di fruizione dell'esonero contributivo articolo 88 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come da ultimo modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, riguardante i periodi agosto -dicembre 2020 e gennaio- dicembre 2021, per le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano, che esercitano,
Si ricorda in particolare che si tratta della contribuzione assicurativa e previdenziale dovuta sia dagli armatori sia dai lavoratori italiani o comunitari mentre non trova applicazione per i marittimi extracomunitari.
Le domande andavano presentate entro febbraio 2022.
Il ministero delle infrastrutture ha autorizzato le imprese beneficiarie tramite due successivi decreti direttoriali n. 187/2022 e n. 186/2022 del 10 agosto 2022 ( sostitutivi di decreti del 30 giugno) che individuano i beneficiari rispettivamente
L'esonero riguarda in particolare i contributi elencati nella tabella seguente
IVS | 33% |
NASpI | 1,31% |
Contr. art. 25 L. 854/78 | 0,30% |
Fondo di garanzia TFR (L. 297/82) | 0,20% |
Malattia | 2,22% |
Maternità | 0,46% |
CUAF | 0,68% |
È escluso dall’esonero contributivo il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà del settore marittimo - Solimare (0,30%).
Per la fruizione in Uniemens, sullle matricole contributive delle imprese autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità viene centralmente attribuito il c.a. “2W”,che assume il nuovo significato di “Impresa ammessa alla fruizione dell’esonero contributivo di cui all’art. 88, D.L. n. 104/2020”.
Il messaggio specifca quindi le modalità di compilazione del flusso Uniemens che sarà da inviare
per le aziende che rispettano
L’esposizione dei codici causale:
potrà avvenire nei flussi di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2022 per le imprese che si avvalgono del differimento contributivo di cui all’articolo 11 della legge 26 luglio 1984, n. 413. Per le imprese che non si avvalgono del predetto termine di differimento, il conguaglio potrà avvenire nelle denunce di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022.
Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
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