La proroga del lavoro agile per lavoratori fragili e per quelli con figli fino a 14 anni sembrava dover essere riconfermata con il decreto Milleproroghe, come presente nella conversione del DL Aiuti bis 115-2022
Invece, nella legge di bilancio n. 197 2022 è stata inserita una norma (art 1 comma 234 septies) che prevede fino al 31 marzo 2023,:
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli"
Non è presente alcuna misura invece per l'utilizzo dello smart working da parte dei genitori.
Fino al 31.12.2022 era possibile
di effettuare la prestazione lavorativa ordinariamente in modalità agile (smart working) sempre che il tipo di prestazione lo consenta.
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Per i lavoratori fragili è possibile anche l’adibizione a diverse mansioni, purché ricomprese nella medesima categoria o area di inquadramento previste dal rispettivo ccnl , e anche lo svolgimento di una attività di formazione professionale.
Per i lavoratori con figli di età inferiore a 14 anni, invece, lo smart working è concesso solo nel caso l'altro genitore lavori e non sia percettore di ammortizzatori sociali. La norma per i genitori riguarda solo i datori di lavoro privati.
AGGIORNAMENTO 3 GENNAIO 2023
Con comunicato stampa sul proprio sito il Ministero del lavoro ha reso noto che fino al 31 gennaio 2023 la comunicazione di svolgimento di lavoro agile per i lavoratori “fragili”, prorogato al 31 marzo 2023 dall’art. 1, comma 306, della L. n. 197/22, puo essere ancora effettuata mediante l'applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato "Smart working semplificato".
La modalita è utilizzabile:
Dal 1° febbraio 2023, invece le comunicazioni dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria sull'applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato "Lavoro agile", come per le altre categorie.
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Va segnalato che nel frattempo, il 13 agosto è anche entrato in vigore il Decreto 105/2022 equilibrio vita-lavoro che prevede l'obbligo per i datori di lavoro di dare priorità alle richieste di smart working da parte di:
Il decreto prevede anche che “la lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla“.
Anche in questo caso però permangono i dubbi sull'applicazione nei casi in cui la prestazione lavorativa non può materialmente essere svolta in modalità agile.
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