News Pubblicata il 13/09/2022

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Il divieto di impugnazione della cartella non notificata assume efficacia retroattiva

di Dott. Salvo Carollo

L’attesa sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla retroattività del divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo e della cartella non regolarmente notificata



È ormai famoso l’articolo 3 del DL 146/2021 che, aggiungendo un comma all’articolo 12 del DPR 602/73, limita a specifiche fattispecie ben definite le situazioni in cui l’estratto di ruolo può essere impugnato.

Nella pratica la situazione presa in esame è quella in cui a carico di un contribuente viene iscritta una posizione debitoria a ruolo, ma la relativa cartella di pagamento non è stata regolarmente notificata.

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Quando la cartella relativa all’iscrizione a ruolo è notificata, essa è sempre impugnabile: la norma novellata non tocca questa imprescindibile situazione.

Ciò che viene limitata è la possibilità di contestare l’iscrizione di un debito a ruolo, quando la relativa cartella di pagamento non è stata notificata o è stata notificata in modo irregolare; come se il fatto non derivasse da una mancanza dell’agente di riscossione. 

L’estratto di ruolo, quale semplice documento informatico, non è mai stato un atto autonomamente impugnabile: ciò che poteva essere impugnata era l’iscrizione al ruolo, la cui esistenza era dimostrata dall’estratto di ruolo; la possibilità di una impugnazione così strutturata è stata legittimata dalla sentenza 19704/2015 della Corte di Cassazione, e da allora pacificamente accolta.

Con l’introduzione della l’articolo 3 del DL 146/2021

In tutti i casi diversi dai tre specificatamente previsti dalla norma, l’estratto di ruolo non è più impugnabile, per cui il contribuente dovrà attendere un successivo atto impugnabile, possibilmente esecutivo.

Che la norma abbia come fondamenta l’esigenza del Legislatore di sfoltire il contenzioso tributario, appare evidente; che la soluzione a questo problema debba passare attraverso la compressione del diritto del contribuente a contestare la legittimità dell’iscrizione di un debito a suo carico, ha del sorprendente.

Chi ha seguito al questione, raccontata anche sulle pagine telematiche di questa testata, saprà che il dibattito è giunto dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a cui è stato chiesto di valutare l’eventuale efficacia retroattiva della disposizione.

In breve, il problema dell’efficacia nasceva dal fatto che la disposizione non stabiliva il giorno dal quale diveniva efficace; in conseguenza di ciò, se la norma era da considerarsi ordinaria sarebbe dovuta entrare in vigore insieme al DL che l’aveva promulgata, salvando così i ricorsi pendenti; nel diverso caso disposizione in cui la norma fosse stata di interpretazione autentica avrebbe avuto efficacia retroattiva.

Le Sezioni Unite hanno rilevato che la norma non è d’interpretazione autentica, sia perché non è dichiarata come tale (esplicitamente), sia perché non può essere considerata tale dalla sua lettura (implicitamente), ma assume, nonostante ciò, valore retroattivo, divenendo quindi applicabile ai processi in corso, in quanto con questa norma il Legislatore non ha modificato il sistema normativo ma ha specificato le situazioni in cui la contestazione è possibile.

In definitiva, la nuova norma non inficerà automaticamente i processi in corso, ma, all’interno di essi, i contribuenti dovranno dimostrare di essersi trovati in una delle situazioni pregiudizievoli previste dalla norma, al fine di legittimare l’avvenuto ricorso.

Ma, in considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi i contribuenti non potranno dimostrare di essersi trovati in una delle situazioni pregiudizievoli previste dalla normativa al momento della presentazione del ricorso, la norma si configurerà non come retroattiva ma con efficacia retroattiva nei fatti.

Fonte: Corte di Cassazione



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