L'agenzia delle Entrate il 26 ottobre pubblica un aggiornamento della guida sul bollo delle fatture elettroniche.
Scarica qui la versione aggiornata.
Nel dettaglio si pubblicano "le precisazioni sull’utilizzo degli identificativi da indicare nel modello F24, per assolvere il Bollo sulle e-fatture, in relazione ai trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre".
Quindi per assolvere il Bollo sulle e-fatture, in relazione ai trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre i codici tributo da riportare sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta, cioè il 2521 e/o il 2522.
Ricordiamo infatti che, in merito alla imposta di bollo sulle e-fatture il 2023 ha segnato una importante novità.
infatti che la Legge n. 122 del 4 agosto 2022 (commi 4 e 5 dell’articolo 3) di conversione del DL n 73/2022 ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
In particolare, con la nuova disposizione viene incrementato, da 250 euro a 5.000 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente anziché in modo frazionato, entro l'anno, il versamento dell’imposta di bollo.
Come specificato dalla norma le novità sono vigore a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023.
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La legge n. 122/2022 va a modificare la disposizione in base alla quale, per ridurre gli adempimenti dei contribuenti, se l'imposta di bollo non raggiunge una certa soglia, può essere pagato successivamente rispetto alla scadenza ordinaria senza applicazione di interessi e sanzioni.
In particolare:
Dal 1 gennaio 2023 l’importo-soglia per usufruire delle modalità di versamento unitarie sale a 5.000 euro.
Ne consegue che:
Il calendario delle scadenze per il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 2, del DM del 17 giugno 2014
Periodo di riferimento | Scadenza versamento imposta di bollo |
1° trimestre 2023 | 31 maggio 2023 (*) (**) |
2° trimestre 2023 | 30 settembre 2023 (**) |
3° trimestre 2023 | 30 novembre 2023 |
4° trimestre 2023 | 28 febbraio 2024 |
(*) se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Da tenere presente che se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.
La guida viene aggiornata, nel paragrafo dedicato al versamento dell’imposta, dove si spiega che sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse, l’Agenzia delle entrate procede al calcolo del Bollo dovuto per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre).
Il pagamento viene eseguito indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene addebitato l’importo dovuta.
Attenzione al fatto che, nel caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso.
In alternativa, il contribuente può versare l’importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
Per approfondire ti segnaliamo:
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