Con ordinanza n 24262 del 4 agosto 2022 la Cassazione conferma quanto già chiarito in precedenza sul punto che, in caso di accertamento e verifiche presso i locali dell'impresa, non è necessaria la presenza del «titolare», ma è sufficiente quella di un delegato, cui l'incarico può essere conferito anche oralmente, non essendo prescritti particolari requisiti di forma; alla fattispecie, infatti, non è applicabile l’art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede l'obbligo di eseguire l'accesso «in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato» che riguarda, come testualmente previsto solo questa specifica ipotesi, evidentemente diversa da quella ricorrente nel caso in esame, posto che l'accesso è stato eseguito presso la sede di società di capitali. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Un riepilogo dei fatti di causa.
Una società LTD veniva raggiunta da un avviso di accertamento per accertati e recuperati redditi non dichiarati in Italia.
L'ufficio riteneva che sebbene l’impresa avesse sede legale alle Bahamas e sede operativa negli Usa, avesse operato in Italia, non dichiarando il reddito prodotto.
La CTR evidenziava che il ricorrente aveva proposto ricorso a sostegno della posizione fiscale della società dimostrandosi suo legale rappresentante ovvero comportandosi come tale o, quanto meno come amministratore di fatto, equiparabile all'amministratore di diritto, restando irrilevante che al momento della notifica non rivestisse più tale carica. Circostanza che non risultava dal registro delle imprese.
Il Tribunale regionale escludeva che fossero inficiate da irregolarità le attività di accertamento in quanto ogni operazione si era svolta alla presenza del rappresentante o di un suo delegato e per ogni accesso era stato redatto pvc sottoscritto da quest’ultimo o da suo delegato e consegnato alla parte.
Inoltre, il contribuente aveva tenuto un comportamento non ispirato ai principi di collaborazione con il Fisco in quanto, solo in data 18 dicembre 2001 aveva contestato la propria carenza di legittimazione, risalente in via presuntiva al mese di giugno, sebbene le operazioni di controllo fossero iniziate il 7 febbraio 2001 e alla data del 18 dicembre 2001 fossero ancora in corso.
Il contribuente ha impugnato la decisione della CTR con ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi:
La Corte ha già chiarito sul punto che, in caso di accertamento e verifiche presso i locali dell'impresa, non è necessaria la presenza del “titolare”, ma è sufficiente quella di un delegato, cui l'incarico può essere conferito anche oralmente, non essendo prescritti particolari requisiti di forma, al caso in commento, infatti, non è applicabile l'art.52 del decreto Iva, il quale prevede l'obbligo di eseguire l'accesso “in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato” che riguarda, come testualmente previsto solo questa specifica ipotesi, evidentemente diversa da quella ricorrente nella vicenda in esame, posto che l'accesso è stato eseguito presso la sede di società di capitali (cfr Cassazione, pronuncia n. 6683/2017).
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