News Pubblicata il 08/09/2022

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Contratto intermittente: le novità dopo il dlgs Trasparenza

di Redazione Fisco e Tasse

Indicazioni della Fondazione studi dei consulenti del lavoro in tema di contratto intermittente e di periodo di prova nel contratto di lavoro subordinato



La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro ha pubblicato ieri un approfondimento che affronta alcuni aspetti del decreto "Trasparenza" 104 2022 in merito  ai nuovi obblighi  di comunicazione da parte dei i datori di lavoro verso i lavoratorie. In particolare sono analizzate in dettaglio le novità sul contratto di lavoro intermittente e sul periodo di prova nel lavoro subordinato.

Si ricorda che il decreto in recepimento della direttiva europea  2019/ 1152 detta le modalità di informativa dettagliata  da fornire a dipendenti e collaboratori al momento dell'assunzione o al massimo entro 1 mese, sulle  modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative ( orari, retribuzione,ferie, congedi  ecc) e alle tutele e diritti previsti dal ccnl applicato. 

Contenuti obbligatori del contratto di lavoro intermittente

Con riguardo al contratto di lavoro intermittente o a chiamata la nuova norma  conferma l'obbligo di forma scritta ai fini della  prova e richiede che il contratto, oltre alle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, contenga seguenti elementi:

a) la natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto 

b) il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore;

c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione  eseguita, con l’indicazione dell'ammontare delle eventuali ore retribuite garantite e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonché  la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;

d) le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere  l'esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del  lavoratore, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;

e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;

f) le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;

g) le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a  svolgere le prestazioni lavorative.

Preavviso di chiamata, orari  prefissati e ore garantite

Il documento osserva che la novità  consente di prevedere  nel contratto un preavviso di chiamata  anche  inferiore a un giorno lavorativo, termine obbligatorio secondo la precedente formulazione delll'art. 15 comma 1 del Dlgs 81/2015, ora modificato. I termini concordati in sede di contratto secondo di consulenti, sono liberi e  validi anche durante le giornate festive o non lavorative.

Sul punto G inoltre  il documento sottolinea che   il fatto di indicare eventuali fasce orarie e i giorni in cui il dipendente deve lavorare, non è obbligatorio ma  possibile,  in caso di accordo tra le parti. In questo caso gli orari prefissati,vanno  specificati nel contratto. 

Altro aspetto oggetto di analisi è la necessità di indicare nel contratto l'ammontare delle eventuali ore retribuite garantite al lavoratore e della  retribuzione dovuta per il lavoro aggiuntivo alle ore garantite, oltre alla già richiesta indicazione del trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, nonché la relativa indennità di disponibilità, se prevista. Tale indicazione fa parte dell’informativa da fornire ai lavoratori . Secondo la Fondazione studi  tale obbligo riguarda  non l'intero contratto che per natura puo essere "indefinito" sull'orario complessivo,  ma  la singola chiamata , Lo scopo è di  permettere al avoratore di conoscere in anticipo quale sarà la retribuzione alla quale avrà comunque diritto al  momento della chiamata a prescindere dal  raggiungimento  effettivo delle ore di lavoro prefissate . Ove venga superato il limite di ore garantite, al lavoratore spetterà la retribuzione in  aggiunta, la cui misura deve essere indicata nel contratto.

Per maggiori dettagli QUI IL TESTO dell'approfondimento 

Ti puo interessare sull'argomento il completo  e book  La nuova Informativa trasparenza ai lavoratori di P. Ballanti  - pdf 84 pagine

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro



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