La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro ha pubblicato ieri un approfondimento che affronta alcuni aspetti del decreto "Trasparenza" 104 2022 in merito ai nuovi obblighi di comunicazione da parte dei i datori di lavoro verso i lavoratorie. In particolare sono analizzate in dettaglio le novità sul contratto di lavoro intermittente e sul periodo di prova nel lavoro subordinato.
Si ricorda che il decreto in recepimento della direttiva europea 2019/ 1152 detta le modalità di informativa dettagliata da fornire a dipendenti e collaboratori al momento dell'assunzione o al massimo entro 1 mese, sulle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative ( orari, retribuzione,ferie, congedi ecc) e alle tutele e diritti previsti dal ccnl applicato.
Con riguardo al contratto di lavoro intermittente o a chiamata la nuova norma conferma l'obbligo di forma scritta ai fini della prova e richiede che il contratto, oltre alle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, contenga seguenti elementi:
a) la natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto
b) il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con l’indicazione dell'ammontare delle eventuali ore retribuite garantite e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonché la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;
f) le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
g) le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.
Il documento osserva che la novità consente di prevedere nel contratto un preavviso di chiamata anche inferiore a un giorno lavorativo, termine obbligatorio secondo la precedente formulazione delll'art. 15 comma 1 del Dlgs 81/2015, ora modificato. I termini concordati in sede di contratto secondo di consulenti, sono liberi e validi anche durante le giornate festive o non lavorative.
Sul punto G inoltre il documento sottolinea che il fatto di indicare eventuali fasce orarie e i giorni in cui il dipendente deve lavorare, non è obbligatorio ma possibile, in caso di accordo tra le parti. In questo caso gli orari prefissati,vanno specificati nel contratto.
Altro aspetto oggetto di analisi è la necessità di indicare nel contratto l'ammontare delle eventuali ore retribuite garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il lavoro aggiuntivo alle ore garantite, oltre alla già richiesta indicazione del trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, nonché la relativa indennità di disponibilità, se prevista. Tale indicazione fa parte dell’informativa da fornire ai lavoratori . Secondo la Fondazione studi tale obbligo riguarda non l'intero contratto che per natura puo essere "indefinito" sull'orario complessivo, ma la singola chiamata , Lo scopo è di permettere al avoratore di conoscere in anticipo quale sarà la retribuzione alla quale avrà comunque diritto al momento della chiamata a prescindere dal raggiungimento effettivo delle ore di lavoro prefissate . Ove venga superato il limite di ore garantite, al lavoratore spetterà la retribuzione in aggiunta, la cui misura deve essere indicata nel contratto.
Per maggiori dettagli QUI IL TESTO dell'approfondimento
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