Ai nuovi magistrati tributari reclutati per concorso vengono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti che disciplinano il trattamento economico dei magistrati ordinari, e che gli stipendi dei magistrati tributari sono determinati esclusivamente in base all’anzianità di servizio e i relativi importi vengono indicati nella nuova tabella F-bis allegata al decreto legislativo n. 545 del 1992, con decorrenza 1° gennaio 2021, fatta salva l’attribuzione dell’indennità integrativa speciale corrisposta ai magistrati ordinari.
E' quanto prevede la Legge del 31 agosto 2022 n. 130 sulla riforma della giustizia e del processo tributario, con l'introduzione del nuovo articolo 13-bis nel decreto legislativo n. 545/1992.
Il trattamento economico dei magistrati tributari a tempo pieno, assunti mediante concorso, viene quindi introdotto con l’inserimento dell’articolo 13-bis nel dlgs n. 545/1992.
Gli stipendi sono determinati esclusivamente in base all’anzianità di servizio e i relativi importi vengono indicati nella nuova tabella F-bis, che qui riportiamo, fatta salva l’attribuzione dell’indennità integrativa speciale corrisposta ai magistrati ordinari.
Qualifica | Stipendio annuo lordo |
Magistrato tributario dopo 28 anni dalla nomina | 81.416,65 |
Magistrato tributario dopo 20 anni dalla nomina | 69.466,05 |
Magistrato tributario dopo 13 anni dalla nomina | 61.880,87 |
Magistrato tributario dopo 4 anni dalla nomina | 54.295,69 |
Magistrato tributario fino al quarto anno dalla nomina | 39.122,06 |
Oltre alle retribuzioni indicate in detta tabella, ai fini del trattamento economico complessivo da riconoscere ai magistrati tributari, è fatta salva l’attribuzione dell’indennità integrativa speciale corrisposta ai magistrati ordinari.
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