Con il messaggio 3179 del 29 agosto 2022 INPS riepiloga le ipotesi in cui si possono essere verificate erogazioni indebite a titolo di anticipo del 40% delle prestazioni di integrazione salariale con causale COVID 19 (CIGO, CIGD Assegni ordinari del FIS e Fondi integrativi) previste dal Decreto-legge 18-2020 e prorogate dal DL 73-2020.
Viene ricordato infatti che la normativa emergenziale per assicurare le tutele in maniera piu tempestiva aveva previsto in alcuni casi la possibilità di erogazione dei pagamenti anticipati anche in assenza di autorizzazione effettiva da parte dell'istituto. Le istruzioni operative in merito erano state fornite con la circolare 78 2020.
Vengono quindi illustrate le modalità operative con le quali l’Istituto effettua il recupero nei confronti dei datori di lavoro degli importi di integrazione salariale indebitamente erogati.
Come già anticipato nella circolare n. 78/2020, si procede al recupero nei confronti del datore di lavoro degli importi erogati a titolo di anticipo del 40% che risultassero non dovuti per uno dei seguenti motivi:
Nei casi di pagamento non dovuto :
ATTENZIONE gli utenti in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o superiore, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono visualizzare e stampare gli Avvisi di pagamento pagoPA nel sito www.inps.it seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Indebiti dei Datori di Lavoro”.
Il pagamento po essere effettuato con diverse modalità: per visualizzare scegliere l'opzione più adatta alle proprie esigenze si puòconsultarela sezione "Dove Pagare"nel sitowww.pagopa.gov.it.
Per i crediti superiori a € 100, il pagamento potrà essere dilazionato senza bisogno di presentare domanda,in quanto il sistema proporrà in automatico entrambe le modalità di restituzione.
Per entrambi i casi la somma da restituire non viene gravata di alcun interesse.
In caso di mancato pagamento nel termine, i crediti verranno richiesti, maggiorati di interessi, tramite Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, consegnato anche all’Agenzia delle Entrate - Riscossione per l’avvio delle attività di recupero coattivo.
Con successivo messaggio verranno fornite ulteriori indicazioni operative al riguardo.
Il messaggio precisa infine che anche il recupero dell’anticipo del 40%, non spettante, non ha rilevanza fiscale e non è, pertanto, oggetto di certificazione fiscale.
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