Con il pronto ordini del 151 del 25 agosto 2022 il CNDCEC replica rispetto ad un quesito su requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli esperti della composizione negoziata della crisi di impresa (ex art. 3 DL 118/2021).
In particolare, un Ordine territoriale, con riferimento all'iscrizione nell'elenco chiede se, ai fini delle esperienze professionali maturate, possano ritenersi validi gli incarichi di seguito indicati e numerati:
1. commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
2. liquidatore giudiziale nella procedura di concordato preventivo;
3. commissario giudiziale ex art.15 D. Lgs. 231/01;
4. commissario governativo da nomina ministeriale per gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies c.c.;
5. attestatore di piano ex art. 67 comma 3 lett. d) non iscritto presso il registro imprese.
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Si chiede, inoltre, se può ritenersi ammissibile l'autocertificazione dell'iscritto nel caso in cui l'incarico conferito e la prestazione resa - quale attestatore/advisor - nell'ambito di operazioni di ristrutturazioni aziendali non andate a buon fine (ad es. inammissibilità di ricorso ex art. 161 l.f.), non siano stati causa dell'insuccesso delle operazioni medesime.
Il Consiglio nazionale ricorda che le Linee di indirizzo agli Ordini professionali per l’attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata, diffuse dal Ministero della Giustizia con la circolare del 29 dicembre 2021, nel fornire indicazioni circa gli incarichi e le prestazioni professionali comprovanti il possesso delle esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa, precisino che debba trattarsi di incarichi correlati alle sole attività, che nel settore concorsuale, conducano alla preservazione del valore aziendale.
Si tratta, pertanto, di incarichi che vengono assunti in occasione dell’adozione di strumenti di regolazione della crisi, o della composizione negoziata, disciplinati nella legge fallimentare e nel CCII.
Inoltre, le Linee guida escludono espressamente l’incarico di curatore fallimentare.
Pertanto, gli incarichi individuati nei numeri 1, 2, 3 del quesito prospettato dall’Ordine non possono essere valutati ai fini dell’inclusione nell’elenco degli esperti.
Diversamente, potrà ritenersi valido l’incarico individuato nel numero 5 del quesito a prescindere dall’iscrizione nel registro delle imprese del piano – iscrizione che, come prevedono l’art. 67, comma terzo, lett. d), l.f. e l’art. 56 CCII, è facoltativa - laddove il professionista esibisca prova del mandato ricevuto per l’attestazione del piano.
Per quanto attiene all’incarico individuato al numero 4 del quesito, in considerazione delle previsioni contenute negli artt. 381 e 13 CCII e preso atto delle indicazioni fornite dalle Linee di indirizzo agli Ordini professionali del Ministero della Giustizia (punto 7), si osserva che al ricorrere delle condizioni prescritte dall’ordinamento, potranno essere valutati gli incarichi assunti nella veste di commissario, nominato ai sensi dell’art. 2545-sexiesdecies c.c., e svolti in società cooperative in crisi, interessate da operazioni di ristrutturazione nell’ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi previsti nel CCII e rispetto alle quali non sia stato successivamente accertato lo stato di insolvenza.
Con riguardo all’ultimo quesito si ritiene ammissibile l’esibizione di un’autocertificazione in cui l’iscritto dichiari che l’insuccesso dell’operazione di ristrutturazione non sia ad esso imputabile.
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