Pubblicata in GU n 193 del 19 agosto 2022 la legge n 122 di conversione del DL Semplificazioni contenente novità in materia di IVA per le prestazioni sanitarie e cure.
In particolare, viene modificata la disciplina applicabile alle prestazioni rese sia a favore dei ricoverati che ai relativi accompagnatori.
L’articolo 10, comma 1, n. 18 del decreto Iva ha subito modifiche con il Dl 73/2022 e la nuova formulazione della norma estende l’applicazione dell’esenzione alle prestazioni di ricovero e cura rese a una persona ricoverata erogate da una struttura non convenzionata a condizione che la prestazione sanitaria acquistata sia di per sé in esenzione Iva.
Il Dl 73 prevede l’assoggettamento ad aliquota Iva agevolata al 10% di tutte le prestazioni di ricovero e cura rese da qualsiasi struttura sanitaria.
In base alle nuove disposizioni saranno assoggettate ad aliquota Iva al 10% tutte le prestazioni di ricovero e cura anche quelle di maggior confort alberghiero che non sono contemplate nel regime di esenzione Iva previsto ai numeri 18) e 19) dell’articolo 10 del Dpr 633/1972.
L’applicazione dell’Iva agevolata viene estesa anche per le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori dei pazienti ricoverati a prescindere dal fatto che siano convenzionate o meno.
Però, le prestazioni alberghiere aggiuntive di maggior confort per gli accompagnatori se rese da strutture non convenzionate rimangono assoggettate ad Iva con aliquota ordinaria al 22%.
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