Nel Decreto semplificazioni n. 73 2022 convertito in legge è stato inserito un nuovo articolo, 38 bis, che prevede la modifica della disciplina degli Assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero.
In particolare l'articolo 157-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, viene modificato prevedendo dal 1° marzo 2022 :
Va sottolineato che per figli si intendono:
a) i nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
b) i figli fino al compimento di 18 anni di eta';
c) i figli di eta' compresa tra 18 e 21 anni non compiuti, per i quali ricorre una delle seguenti condizioni:
1) frequentano un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
2) svolgono un tirocinio o un'attivita' lavorativa con una retribuzione annua inferiore all'importo della retribuzione base per impiegati con mansione esecutiva nella stessa sede di servizio
3) sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego del luogo di residenza;
4) svolgono il servizio civile universale in Italia;
d) i figli con disabilita', senza limiti di eta'.
Si ricorda che agli effetti di questa previsione , il coniuge, la parte di unione civile e i figli sono considerati a carico quando possiedono un reddito complessivo annuo inferiore a un sesto della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157 del DPR 18 1967 per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio.
In alternativa i dipendenti possono optare per i familiari a carico alla data del 28 febbraio 2022, in relazione ai quali era in godimento l'assegno per il nucleo familiare, un assegno ad personam non riassorbibile, di importo pari alla misura del predetto beneficio spettante alla medesima data.
Gli assegni cosi definiti non sono cumulabili con gli aumenti per situazioni di famiglia regolati in precedenza dall'articolo 173 del presente decreto,
. E' fatta salva l'applicazione della normativa locale, se piu' favorevole al lavoratore.
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