Il D.Lgs. 104/2022, attuativo della direttiva Ue 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, ha introdotto nuovi obblighi informativi in capo a datori di lavoro e a committentin sulle condizioni del contratto di lavoro nonché alcune prescrizioni minime sulle condizioni di lavoro.
Si ricorda che le tutele previste al Capo IV del decreto riguardano
Il decreto prevede in caso di violazione dei nuovi diritti alcune specifiche modalità e tempistiche per la risoluzione delle controversie, restando ferme la facoltà di
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Per i casi di mancata applicazione del diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro, sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela (obblighi di cui agli articoli 1, 1-bis, 2, e 3, e 5, comma 2 del D. lgs. 104 2022) , è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.
Inoltre, trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 .
Le violazioni si realizzano allo scadere dei termini previsti (7 giorni o un mese) in relazione alla tipologia delle informazioni omesse.
Per i casi di licenziamento ritorsivo o comunque effetti sfavorevoli per il dipendente che richieda l'applicazione delle nuove norme il lavoratore può richiedere al datore di lavoro/committente le ragioni della cessazione del rapporto o degli altri trattamenti e deve ottenere una risposta scritta entro 7 giorni.
In caso di inadempienza il lavoratore puo fare denuncia anche tramite una organizzazione sindacale e chiedere l'accertamento della responsabilità all'ispettorato del lavoro competente
A seguito dell'accertamento è prevista " salvo che il fatto costituisca reato e ferma ogni conseguenza prevista dalla legge derivante dall’invalidità dell’atto – l’applicazione della sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro (art. 13 comma 1 del DLgs. 104/2022).
Infine, in caso di ricorso all’autorità giudiziaria per licenziamento ritorsivo viene modificato l'onere della prova.
L'orientamento costante della Cassazione ad oggi prevedeva che fosse il lavoratore a dover provare sia la sussistenza dell’intento ritorsivo sia il fatto che costituisca motivo determinante per il recesso datoriale mentre la nuova norma chiede al datore di lavoro/committente la prova che il provvedimento non sia collegato alla richiesta di applicazione dei diritti previsti dal d.lgs 104-2022
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