News Pubblicata il 16/08/2022

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Decreto Trasparenza: sanzioni e tutela rafforzata dei lavoratori

Decreto Trasparenza nei rapporti di lavoro n. 104 2022: le sanzioni per l'informativa sulla tutela dei lavoratori in caso di mancata applicazione e di comportamenti ritorsivi



Il D.Lgs. 104/2022, attuativo della direttiva Ue 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, ha introdotto nuovi obblighi informativi in capo a datori di lavoro  e a committentin sulle condizioni del contratto di lavoro  nonché alcune prescrizioni minime sulle condizioni di lavoro.

Si ricorda che le tutele previste al Capo IV del decreto riguardano 

 Il decreto prevede in caso di violazione dei nuovi diritti alcune specifiche modalità e tempistiche per la  risoluzione delle controversie, restando  ferme  la facoltà  di

  1.  ricorso alle autorita amministrative e giudiziarie,
  2.  tentativi di conciliazione presso gli uffici territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro ex art. 410 c.p.c.,  collegi di conciliazione e arbitrato di cui agli artt. 412 e 412-ter c.p.c. e camere arbitrali istituite presso gli organi di certificazione.

Leggi per maggiori dettagli Comunicazioni obbligatorie sulle condizioni di lavoro: le istruzioni

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Sanzioni per mancata informazione decreto Trasparenza

 Per i casi di mancata applicazione del  diritto all'informazione sugli elementi essenziali del  rapporto di lavoro, sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela  (obblighi di cui agli articoli 1, 1-bis, 2, e 3, e 5, comma 2 del D. lgs. 104 2022) , è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.

Inoltre, trova applicazione la procedura di diffida di  cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 .

 Le  violazioni si realizzano allo scadere dei termini previsti (7  giorni o un mese) in relazione alla tipologia delle informazioni omesse.

Sanzioni per comportamenti ritorsivi 

 Per i casi di licenziamento ritorsivo o comunque effetti sfavorevoli  per il dipendente  che richieda l'applicazione delle nuove norme  il lavoratore può richiedere al datore di lavoro/committente le ragioni della cessazione del rapporto o degli altri trattamenti e  deve ottenere una risposta scritta entro 7 giorni. 

In caso di inadempienza il lavoratore puo fare denuncia anche tramite una organizzazione sindacale e chiedere l'accertamento della responsabilità all'ispettorato del lavoro competente  

A seguito dell'accertamento  è prevista " salvo che il fatto costituisca reato e ferma ogni conseguenza prevista dalla legge derivante dall’invalidità dell’atto – l’applicazione della sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro (art. 13 comma 1 del DLgs. 104/2022).

Infine, in caso di ricorso all’autorità giudiziaria per licenziamento ritorsivo  viene modificato l'onere della prova.

 L'orientamento costante della Cassazione  ad oggi prevedeva che fosse  il lavoratore a dover  provare sia la sussistenza dell’intento ritorsivo sia  il fatto che costituisca  motivo determinante per il  recesso datoriale mentre la nuova norma chiede al datore di lavoro/committente la prova  che il provvedimento  non sia collegato alla richiesta di applicazione dei diritti  previsti dal d.lgs 104-2022



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