News Pubblicata il 21/11/2022

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Cooperative sociali: contributi assunzione di rifugiati

di Redazione Fisco e Tasse

Pubblicato il decreto sugli sgravi contributivi per assunzioni di persone con status di protezione internazionale, da parte delle coop sociali, con un massimo di 350 euro mensili



E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  Decreto 21 settembre 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante “Riduzioni o sgravi contributivi per l'assunzione di persone cui sita stata riconosciuta protezione internazionale”.  

Il beneficio ,  previsto dal'art. 1, comma 109, della legge 205 del 27 dicembre 2017,  è applicabile dalle cooperative sociali per le nuove assunzioni di persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016.

Contributi per assunzione rifugiati

L'agevolazione consiste nell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali dovuti per le assunzioni (esclusi i premi e i contributi INAIL), nel limite massimo di 350 euro mensili.

Per i contributi sono disponibili ad oggi  risorse pari 500 mila euro ma il budget potrà essere integrato da parte del Ministero, entro il limite massimo complessivo previsto per il triennio 2018-2020, pari a 1,5 milioni di euro.

 Ai fini dell'ammissione al beneficio, i lavoratori devono presentare alle cooperative sociali presso le quali  sono stati assunti :

L'agevolazione sarà riconosciuta  in base all'ordine cronologico di invio all'INPS, da parte delle cooperative sociali, delle domande volte al  riconoscimento dell'agevolazione e fino ad esaurimento delle risorse  disponibili.

Si attendono ora dall'INPS le istruzioni operative per la presentazione delle domande,

Protezione internazionale cosa prevede

La protezione internazionale è un insieme di diritti fondamentali  riconosciuti dall’Italia a

  1. rifugiati ed a
  2.  titolari di protezione sussidiaria.

I rifugiati sono le persone che hanno un timore fondato di essere perseguitate nel loro Paese di origine per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica, appartenenza ad un determinato gruppo sociale e che non possono ricevere protezione dal loro Paese di origine.

I titolari di protezione sussidiaria sono le persone che, pur non essendo  rifugiate, corrono effettivamente il rischio di subire nel Paese di origine  un grave danno (condanna a morte, tortura, trattamento inumano o  degradante, pericolo di morte a causa di un conflitto armato). 

La protezione internazionale garantisce innanzitutto il diritto a non  essere rimpatriato e a soggiornare in Italia.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



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