Con circolare n. 31 del 3 agosto 2022 INAIL fornisce le istruzioni operative in relazione ai profili assicurativi di competenza dell’Istituto per i rapporti di lavoro in regime di codatorialità, con particolare riferimento
L'istituto sottolinea che l’impresa indicata come datore di lavoro di riferimento è quella alla quale è imputato ai fini previdenziali e assicurativi il lavoratore in codatorialità ed è, quindi, considerata datore di lavoro a tutti gli effetti e tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Vengono inoltre indicate le regole per la determinazione dei premi dovuti e i profili operativi connessi alla responsabilità solidale, le istruzioni da seguire in caso di infortunio e di malattia professionale.
Inail richiama su tema anche le indicazioni fornite dall'Ispettorato nazionale del lavoro nella nota n. 315 di febbraio 2022.
Il datore di lavoro di riferimento deve assolvere a tutti gli obblighi previsti per l’assicurazione contro gli
infortuni e le malattie professionali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 e in particolare:
1) a presentare le denunce riguardanti le lavorazioni esercitate, al fine di fornire tutti gli elementi e le indicazioni richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, comprese le modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate;
2) ad effettuare l’autoliquidazione annuale dei premi
3) a presentare le denunce di infortunio e di malattia professionale ed a effettuare le comunicazioni degli infortuni a fini statistici e informativi in caso di evento lesivo accaduto al lavoratore in codatorialità.
Trovi qui il Testo Unico sulla sicurezza - D.Lgs 81 2008 - aggiornato 2022
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