Con la Circolare n. 4 del 10 agosto 2022 l'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le prime indicazioni sui nuovi obblighi di comunicazione da parte dei datori di lavoro ai propri dipendenti e collaboratori .
Il recente decreto legislativo n. 104 2022 di attuazione della normativa europea ha previsto infatti che vengano comunicati al momento dell'assunzione i dettagli del contratto di lavoro sottoscritto, ampliando gli obblighi già in vigore. Le novità entrano in vigore il 13 agosto p.v. per i contratti stipulati dalla data del 1 agosto ma i lavoratori già assunti possono richiedere l'informativa
Vediamo di seguito le principali indicazioni dell'ispettorato.
L'ispettorato ricorda che gli obblighi non si applicano solo per i rapporti di lavoro subordinato, ivi compreso quelli di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, marittimo e della pesca, lavoro domestico e pubblica amministrazione ma anche in caso di:
Viene specificato opportunamente che l'esclusione dall'obbligo per i rapporti di lavoro di durata inferiore a tre ore settimanali non si applica in caso che la durata
I requisiti della predeterminatezza ed effettività di tale durata minima, devono essere presenti ENTRAMBI, altrimenti scatta l'obbligo, e le relative sanzioni in caso di inadempienza.
I datori di lavoro potranno avvalersi di una comunicazione in formato “elettronico” , ad esempio:
Si sottolinea anche l'obbligo di conservare le informazioni con prova della trasmissione o della ricezione per cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro” e il fatto che in caso di mancata conservazione le comunicazioni stesse saranno ritenute omesse con applicazione delle sanzioni
La circolare interviene a chiarire il tema dei tempi previsti per la consegna della documentazione:
L'ispettorato afferma che il datore di lavoro/committente è sempre, comunque, tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente :
completi delle informazioni richieste.
In caso di omissione va ncontro alla sanzione di cui al comma 2 dell’art. 19 D.Lgs. n. 276/2003 , modificato dallo stesso decreto 104 che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.
Nell’ipotesi di consegna di tali documenti, ove questi risultino incompleti, il datore di lavoro/committente risulterà sanzionabile unicamente dopo che siano scaduti infruttuosamente gli ulteriori termini (7 giorni o un mese) previsti in relazione alla tipologia delle informazioni omesse.
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