A dispetto di ciò che molti ritengono, le spese di rappresentanza non costituiscono una categoria residuale di costi, sono invece una specifica tipologia di costi, deducibili se inerenti alla natura del reddito prodotto dall’impresa, come previsto dal comma 2 dell’articolo 108 del TUIR, nella misura da questo stesso articolo stabilita; mentre i requisiti di inerenza sono stabiliti dal Decreto Ministeriale del Ministero delle Finanze del 19 novembre 2008.
La deducibilità prevista dall’articolo 108 comma 2 TUIR si misura nel limite di:
A questa regola generale fanno eccezione:
Sarà necessario precisare che le previsioni dell’articolo 108 e dell’articolo 109 del TUIR, in relazione alle medesime spese per vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza, non sono alternative ma cumulative: questo vuol dire che tali spese saranno deducibili nel limite del 75%, in base all’articolo 109 comma 5 TUIR, ma nei limiti della misura indicata dall’articolo 108 comma 2 TUIR.
La qualificazione dei costi di vitto e alloggio come spese di rappresentanza è necessario al fine di effettuare un corretto inquadramento fiscale, in quanto bisogna distinguere questi costi dalle spese per vitto e alloggio qualificabili come spese di trasferta di dipendenti e collaboratori: queste ultime, da un punto di vista fiscale, sono soggette a un diverso articolo del TUIR che ne differenzia il trattamento, l’articolo 95 comma 3.
L’esposizione di questi costi sul modello Redditi SC 2022 utilizza un meccanismo di doppia esposizione, come raccordo tra normativa civile e fiscale:
Entrambi i righi interessati, richiederanno poi l’esposizione analitica delle spese in base alla loro tipologia; nello specifico, sul rigo RF23 si indicheranno:
Similmente il rigo RF43 richiederà l’inserimento: