News Pubblicata il 04/10/2022

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Accertamento e tracciabilità pagamenti: confermata la riduzione per RIBA e MAV

di Redazione Fisco e Tasse

Riduzione termini di accertamento: confermata tracciabilità dei pagamenti con RIBA e MAV. Non si perde l'agevolazione in caso di ricezione di fatture cartacee. A dirlo le Entrate



La tracciabilità dei pagamenti con RIBA e MAV è argomento importante relativamente alla riduzione dei termini di accertamento.

Le Entrate hanno fornito un bel riepilogo delle condizioni per averla in due interpelli estivi che analizziamo.

Con la risposta all'interpello 404 del 1 agosto 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tracciabilità dei pagamenti con RIBA e MAV, e cosa fare nel caso di ricezione di fatture cartacee e riduzione dei termini di accertamento.

Una società operante nel settore della costruzione di fabbricati ha chiesto se, al fine di poter beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento - prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 

  1. le "modalità di pagamento" a mezzo RIBA e MAV soddisfino i requisiti richiesti dall'articolo 3 del decreto ministeriale attuativo 4 agosto 2016. 
  2. la ricezione di fatture cartacee, emesse da soggetti in regime forfettario, possa determinare l'inapplicabilità del beneficio.

Riduzione termini accertamento: requisiti generali

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015 stabilisce «Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni

La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. 

La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto». 

In generale, deve quindi dirsi che la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti può essere riconosciuta solo a coloro che:

  1.  documentano le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri; 
  2. garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni se di ammontare superiore ad euro 500

Il D.M. 4 agosto 2016 prevede che «Per fruire della riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, i soggetti passivi, [...], effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità»; mentre all'articolo 4, comma 2, precisa che «La riduzione dei termini di decadenza non si applica, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli indicati nell'art. 3».  

Riduzione termini accertamento: tracciabilità pagamenti confermata con MAV e RIBA

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile ammettere la riduzione dei termini laddove il contribuente effettui e riceva pagamenti mediante strumenti non propriamente "diversi", in quanto 

  1. comunque assimilabili a quelli elencati all'articolo 3 del decreto attuativo, 
  2. ne soddisfino i medesimi requisiti di tracciabilità. 

Nel caso di specie

Entrambi gli strumenti, che transitano a mezzo di intermediazione bancaria, contengono gli elementi funzionali all'identificazione delle parti e del credito oggetto di pagamento, così soddisfacendo gli stessi criteri di tracciabilità che contraddistinguono le modalità di pagamento enucleate all'articolo 3, comma 1, del decreto attuativo. 

Riduzione termini accertamento: ricezione fatture cartacee

Quanto alla ricezione di fatture cartacee, emesse da soggetti in regime forfettario, nel presupposto che il beneficiario dell'agevolazione documenti le proprie operazioni attive tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, non assume rilievo la circostanza che lo stesso riceva, con riferimento alle operazioni passive di cui è destinatario, documentazione cartacea. 

Diversamente, il legislatore si è preoccupato di prevedere espressamente la "tracciabilità" sia dei pagamenti ricevuti che di quelli effettuati di ammontare superiore ad euro 500. 

Leggi anche Pagamenti tracciabili e riduzione termini accertamento: chiarimenti delle Entrate relativa all'interpello n 438 di fine agosto.


1 FILE ALLEGATO:
Risposta interpello 404 del 2 agosto 2022

TAG: Fatturazione elettronica 2023 Accertamento e controlli