All'articolo 43 della Conversione in legge del Decreto Semplificazioni 2022 viene affrontato il tema, ai commi 3-octies e 3-decies, della deroga della svalutazione dei titoli dell'attivo circolante. Ecco cosa è previsto.
In particolare, in considerazione dell’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, per l’esercizio 2022 ossia quello in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto semplificazioni (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare) i soggetti c.d. OIC adopter (non IAS/IFRS) possono valutare i titoli dell’attivo circolante non desinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Ciò, però, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Sarà quindi possibile (quanto visto è una mera “facoltà” di chi redige il bilancio) evitare la svalutazione dei titoli in base al valore di mercato, che rappresenta invece il regime ordinario di valutazione.
Tale disposizione derogatoria potrà essere poi prorogata, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Le modalità attuative, a livello contabile, per la norma in esame saranno successivamente stabilite dall’Organismo italiano di contabilità, fatta eccezione per le imprese assicurative private – sempre che redigano il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili nazionali – per le quali le modalità attuative e applicative delle disposizioni in esame saranno stabilite dall’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) con proprio regolamento. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
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