Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 per
dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative (c.d. Building automation), volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti, spetta una detrazione pari al 65 per cento delle spese stesse. Guida alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.
In generale, la detrazione spetta per l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi, in particolare, devono:
Sono, quindi, agevolabili la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche, nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici, di sistemi di Building automation degli impianti termici degli edifici. Sono altresì agevolabili le spese sostenute per le prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori, ecc.) Attenzione va prestata al fatto che non si ritengono ricomprese tra le spese ammissibili l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.
Per interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, deve essere rispettato anche quanto stabilito dal d.m. 6 agosto 2020. Questa data rappresenta uno sparti acque. Infatti:
L’installazione dei dispositivi multimediali, se effettuata in concomitanza con un altro intervento di riqualificazione energetica agevolabile (ad esempio, contestualmente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza ovvero all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda), è da ritenersi connessa a tale intervento e la relativa spesa concorre al limite massimo di detrazione per esso spettante. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016, la detrazione compete anche nell’ipotesi in cui l’acquisto, l’installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica
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