Con il messaggio n. 2951 del 25.7.2022 Inps ha chiarito requisiti soggettivi e i titoli di soggiorno necessari ai cittadini extracomunitari per ottenere l'assegno unico e universale per i figli a carico, previsto dal d.lgs 230 2021 a partire dal 1 marzo 2022. La disciplina è stata integrata dalle disposizioni della normativa europea in tema di diritti sociali dei cittadini extracomunitari, illustrate dall'Istituto nella circolare 95 2022.
Con messaggio del 13 aprile 2023 l'istituto ha fornito specificazioni in particolare per i casi di richieste di modifica del nucleo familiare per domande di assegno già accolte. (v. dettagli al penultimo paragrafo).
Vediamo in sintesi i principali aspetti della normativa e segnaliamo una sentenza recente che contrasta la posizione dell'INPS in materia di Permesso per attesa occupazione (V. paragrafo 2)
Possono ottenere l'assegno unico universale per i figli a carico :
Con riferimento ai “familiari” di cittadini dell’Unione europea (UE), sono inclusi :
In aggiunta, quindi, ai titoli di soggiorno già indicati, sono da ritenersi utili i seguenti permessi:
Secondo INPS NON possono essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:
ATTENZIONE : Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate I seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.
AGGIORNAMENTO 22.09.2023
Con la sentenza 121 2023 il Tribunale di Trento ha contestato la posizione dell'INPS sulla validità dei permessi di soggiorno per attesa occupazione, ai fini dell'assegno unico a cittadini extracomunitari. Come detto sopra l'istituto lo ha inserito tra i titoli che non danno diritto all'assegno Unico.
Il giudice invece ha affermato che tale posizione costituisce una discriminazione diretta sia individuale che collettiva che contrasta con la norma .
Infatti l’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 230/2021 stabilisce che l’Auu può essere riconosciuto a chi sia «in possesso del permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi».
Il tribunale osserva infatti che " il permesso per attesa occupazione autorizza lo svolgimento di un’attività lavorativa per almeno un anno a decorrere dall’iscrizione nelle liste di collocamento» dunque tale titolo soddisfa il requisito dell’autorizzazione a svolgere un’attività lavorativa per oltre sei mesi.
Inoltre il messaggio contravviene a quanto stabilito dalla direttiva Ue 2011/98 che vieta disparità di trattamento in tema di sicurezza sociale nei confronti di cittadini extra Ue autorizzati a lavorare in uno Stato membro per un periodo superiore a sei mesi.
La sentenza ordina all’istituto di previdenza di modificare le proprie istruzioni inserendo il permesso di soggiorno per attesa occupazione tra i titoli validi. Inps dovrà anche provvedere alla revisione delle richieste rigettate con questa motivazione.
L'accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia - compreso l’assegno unico e universale è equiparato ai quello dei cittadini dell’Unione europea per i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Invece per cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza di assegno unico e universale, si applicano le disposizioni per i cittadini extracomunitari.
Dietro presentazione della domanda telematica di assegno unico e universale, il possesso dei suddetti requisiti di cittadinanza viene verificato in sede di istruttoria automatizzata in collaborazione con il ministero dell'interno ed eventualmente con la consultazione dell’archivio delle comunicazioni obbligatorie (Unilav).
In assenza di riscontri, la posizione verrà posta in stato di “Evidenza” alla Struttura territoriale e il cittadino riceverà un invito a presentare la documentazione necessaria per l’esame della domanda.
Come già indicato con la circolare n. 95 del 2 agosto 2022, in applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022 - a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea C-302/2019 e C-303/2019 le eventuali istanze di riesame delle domande respinte di Assegno per il nucleo familiare presentate dai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, vengono accolte dalle sedi territoriali INPS previa integrazione di istruttoria
Nel messaggio 1375 del 13 aprile 2023 l'istituto interviene nuovamente a seguito di molti casi di richiesta di riesame di domande già accolte che chiedono l’inserimento nel nucleo familiare di nuovi componenti.
Viene precisato che le istanze di riesame si possono presentare solo in relazione a domande già respinte (o parzialmente accolte).
Nei casi invece in cui il richiedente si rivolga all’Istituto chiedendo di riesaminare una domanda già accolta la stessa deve intendersi come “nuova domanda” , per la quale valgono i consueti termini di prescrizione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797,
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