E' stata pubblicata il 21 ottobre 2022 una nuova circolare del Ministero del lavoro sulla riforma della cassa integrazione e dei Fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015, realizzata con la legge di Bilancio 2022, e con il decreto–legge 27 gennaio 2022, n. 4 .
La circolare ricorda la scadenza per gli adeguamenti statutari richiesti agli organi di amministrazione dei fondi entro la data del 31 dicembre 2022 da inviare alla direzione ammortizzatori sociali per consentire l'istruttoria e le'emissione dei relativi decreti ministeriali (V. i dettagli nell'ultimo paragrafo)
In merito sono già stati pubblicati chiarimenti con le circolari ministeriali n. 1 del 3 gennaio 2022 del ministero e con le circolari 18 del 1° febbraio 2022 e n. 76 del 30 giugno 2022 dell’Inps, che ha poi fornito le ultime precisazioni con il messaggio 2936 del 22 luglio 2022
Il messaggio INPS 2936 2022 riepiloga le novita in particolare per i fondi di solidarietà bilaterali per i quali la riforma prevede un significativo ampliamento dell operatività, che si attua per periodi di interruzione o riduzione di attività lavorative con
con le stesse durate previste per i trattamenti di cassa integrazione .
Inoltre si ricorda che tutti i datori di lavoro dei settori esclusi dalla CIGO, rientrano nelle tutele dei Fondi indipendentemente dal numero di dipendenti .
Il messaggio si sofferma in particolare sugli obblighi di adeguamento statutario previsti per i fondi bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo 148 2015, già costituiti al 31 dicembre 2021, per i quali il periodo transitorio per adeguarsi termina il 31 dicembre 2022 .
Il messaggio precisa che tale termine riguarda anche
benche operativi solo in data successiva al 31.12.2021, e per i quali la norma prevedeva il termine del 30 giugno 2023.
Le tutele obbligatorie dovranno avere le seguenti durate:
Datori di lavoro | Durata minima che deve essere garantita dal Fondo |
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Da sottolineare in particolare che dal 1° gennaio 2022:
Con la Circolare n. 20 del 21 ottobre 2022 la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del lavoro fornisce un riepilogo delle indicazioni relative ai fondi di solidarietà per l'adeguamento alla riforma degli ammortizzatori sociali.
In particolare, con l'approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 2022 , la Direzione ricorda che in assenza di adeguamento alla platea dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi e alla prestazione dell'assegno di integrazione salariale entro la data citata:
Ai fini dell'adeguamento, le parti sociali devono sottoscrivere entro il 31 dicembre 2022 l'accordo di adeguamento e trasmetterlo alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Divisione IV, per l'avvio dell'istruttoria per la modifica con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia , degli atti istitutivi di ciascun Fondo, d'intesa anche con il Presidente della Provincia Autonoma nel caso dei Fondi di solidarietà territoriali.
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