Torniamo ad affrontare la questione della legittimità della cartella di pagamento non preceduta da avviso bonario, nella situazione specifica in cui l’iscrizione a ruolo avviene in conseguenza di imposte esposte in dichiarazione ma non versate.
Chi scrive ha già trattato la questione, in termini più generali, sulle pagine di questa testata giornalistica telematica, con l’articolo La legittimità della cartella non preceduta da avviso bonario oggi, a cui si rimanda per un approfondimento.
La pubblicazione dell’ordinanza numero 22061 della Corte di Cassazione, avvenuta il 12 luglio 2022, fornisce uno spunto per affrontare la questione nel caso specifico in cui il debito erariale deriva da imposte dichiarate ma non versate.
Nell’inquadrare correttamente la questione non bisogna dimenticare che tendenzialmente il Legislatore tratta con atteggiamento non punitivo situazioni come quella in esame: il fatto di dichiarare ma non versare le imposte dovute di solito è sintomo di una situazione di impossibilità finanziaria del contribuente, più che di un intento evasivo, in quanto il debito non viene nascosto in nessun modo all’erario.
Oggi la giurisprudenza si è consolidata nel ritenere necessaria, ai fini della legittimità della successiva emissione del ruolo, la preventiva emissione dell’avviso bonario solo nel caso in cui si contesti il risultato della dichiarazione (in quanto costituisce un passaggio necessario per avviare il contraddittorio con il contribuente); diversamente, quando il debito tributario deriva dall’omissione di un versamento, la mancanza del contraddittorio non rappresenterà causa di nullità dell’iscrizione a ruolo.
La citata ordinanza numero 22061 si spinge più in profondità, dichiarando che “l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità […] è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative”.
Quindi la Corte di Cassazione ci spiega che, in caso di omissione dei versamenti delle imposte correttamente esposte in dichiarazione:
Il punto è precisato con molta chiarezza: “la cartella è stata emessa in ragione del mero omesso pagamento di quanto risultava dalla dichiarazione, sicché non era dovuta la comunicazione di irregolarità”.
Dalla lettura dell’ordinanza si comprende che il punto interpretativo discende dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 462/1997, il quale al comma 1 prescrive l’iscrizione diretta a ruolo delle somme dovute in conseguenza dei controlli automatici, e al comma 2 non inserisce la fattispecie in esame tra le situazioni che possono godere della riduzioni delle sanzioni amministrative.
Per quanto l’impianto interpretativo sia coerente con il tenore delle norme richiamate, lascia qualche perplessità il fatto che, con questa costruzione logica, il contribuente che omette di dichiarare somme in sede di dichiarazione annuale potrà godere di sanzioni ridotte in sede di avviso bonario, mentre chi dichiara correttamente le imposte dovute, ma è impossibilitato a versarle, dovrà sostenere le sanzioni amministrative per intero con le difficoltà di gestire la questione in sede di cartella di pagamento. Ed è difficile stabilire quanto questa situazione sia coerente con la più generale logica del sistema sanzionatorio nazionale.