Niente proroga del regime agevolato impatriati in caso di versamento insufficiente. Possibile però il recupero di quanto versato . L'Agenzia torna sulle modalità di proroga del regime per i lavoratori impatriati entro il 30 aprile 2019 (art. 5 comma 2-bis del DL 34/2019), con la risposta a interpello n. 383 del 18 luglio 2022, (art. 5 comma 2-bis del DL 34/2019).
Il chiarimento conferma la linea molto rigida tenuta con i precedenti interpelli 371 372 della scorsa settimana in cui si negava sia la possibilità di estensione in assenza del dovuto anticipato versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine perentorio del 30 agosto, che il ravvedimento operoso per sanare l'omissione.Vedi Impatriati: per la proroga no al ravvedimento
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In questo caso la risposta risulta poco comprensibile in quanto , in presenza di un comportamento attivo di evidente buona fede del contribuente, la norma è interpretata in modo penalizzante, negando la possibilità di integrare il versamento. Vengono fornite invece le istruzioni per recuperare quanto inutilmente versato.
Vediamo in dettaglio la situazione.
L'istante riferiva che "«volendo beneficiare della proroga del regime previsto per i lavoratori impatriatri, aveva versato tramite F24 ELIDE in data 26/8/2021 l'importo di Euro [...] (codice tributo 1860 "Importo dovuto (10 per cento) per l'adesione al regime agevolato ...) calcolato come 10% dell'"Imponibile previdenziale" riportato al campo 4 della sezione "Dati previdenziali ed assistenziali" della Certificazione Unica 2021"
Da confronto con il sostituto di imposta è emerso che l'importo versato era inferiore al dovuto , perche calcolato prendendo a riferimento un quadro errato della CU 2021. Di conseguenza il sostituto di imposta non riteneva di poter applicare l'agevolazione .
L'istante ha fatto presente che l'errore dipende dalla limitata conoscenza dei concetti retributivi e anche dalla mancanza di istruzioni in materia da parte dell'Agenzia. Chiedeva quindi di poter sanare l'errore integrando il contributo carente, per convalidare l'opzione.
Nella risposta l'agenzia come di consueto riepiloga la normativa e richiama per le istruzioni il provvedimento direttoriale del 3 marzo 2021 di cui , senza tenere in alcun conto la situazione specifica illustrata , cita il mero testo letterale:" considerato che, ai sensi del citato comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto Crescita l'estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale disciplinato dall'articolo 16 del decreto Internazionalizzazione è subordinato all'esercizio dell'opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine indicato si ritiene che - laddove il versamento degli importi dovuti sia omesso o carente - il mancato adempimento preclude l'applicazione del beneficio in commento, non essendo ammesso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso".
Viene negato quindi totalmente il presupposto di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, previsto dall’art. 10 della L. 212/2000.
Per il recupero di quanto versato viene richiamato l'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 sulla "procedura di chiusura" che richiede che la domanda di restituzione sia presentata entro 2 anni dal pagamento o se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
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