È mobbing comminare provvedimenti disciplinari al solo fine di screditare il lavoratore ed è quindi dovuto il risarcimento per i danni patiti
È quanto stabilito dalla ordinanza della Corte di Cassazione n. 22381, pubblicata il 15 luglio 2022.
La sentenza ha riconosciuto l'illegittimità dei provvedimenti decisi da un istituto scolastico nei confronti di una insegnante sospesa e trasferita senza valido motivo,riconoscendo che erano volti a colpire la dignità della lavoratrice e costituivano mobbing lavorativo per il quale è dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale e biologico .
Vediamo la vicenda piu in dettaglio.
Una docente di un liceo di Roma aveva chiesto il risarcimento del danno subito per mobbing , già accertato con sentenza del TAR del Lazio, contro il MIUR con sentenza del 24 settembre 2015, alla Corte d'Appello di Roma, dopo una sentenza sfavorevole emessa dal Tribunale di Roma.
La corte territoriale accoglieva parzialmente la domanda stessa condannando il MIUR al risarcimento del danno non patrimoniale biologico e per invalidità temporanea riferita alla sindrome ansioso-depressiva sviluppata dalla lavoratrice a seeguito dei provvedimenti subiti e al trasferimento della sede di lavoro
Il MIUR ricorreva in Cassazione con la motivazione che la decisione della corte territoriale aveva erroneamente riconosciuto efficacia di giudicato all'accertamento compiuto dal giudice amministrativo e motivando ulteriormente con il difetto di extrapetizione riguardo il risarcimento richiesto.
La Cassazione respinge il ricorso dle Ministero in quanto afferma che giustamente la Corte territoriale, si è limitata a recepire la ricostruzione in fatto operata dal giudice amministrativo del rapporto di lavoro indubbiamente conflittuale intercorso tra le parti, e ha autonomamente concluso sulla base dell'analisi delle circostanze di fatto indicate, che la condotta complessiva posta in essere dall'amministrazione, era persecutoria e illegittima , volta a colpire la docente nella sua dignità, "minandone gravemente l'autorevolezza ed il prestigio" e non, come affermato dall'amministrazione "volta a comporre il conflitto insorto nell'ambiente di lavoro"
Ricorrevano quindi esattamente i pressupposti del mobbing lavorativo come descritto ,piu volte dalla Cassazione:
" Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere tutti gli elementi che lo contraddistinguono: i comportamenti di carattere vessatorio, la conseguenza dell'evento lesivo della salute o della dignità del dipendente e l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti."(Cass. 19782/2014)
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