Niente ravvedimento operoso per i mancati versamenti ai fini della proroga del regime speciale per gli impatriati prevista dal DL 34 2019, art 5 comma 2 bis.
La risposta negativa è stata data dall'agenzia delle Entrate con la risposta n. 371 del 12 luglio 2022. Vediamo di seguito i dettagli sul caso.
L'interpello riguardava il caso di un lavoratore laureato che ha aderito nel 2016 al regime speciale per lavoratori impatriati ex art. 16 del Decreto legislativo del 14/092015 n. 147 e dopo il suo rientro in Italia, ha lavorato come dipendente a tempo indeterminato (...) usufruendo dell'agevolazione del 30% nell'anno 2016 e del 50% per gli anni successivi, fino al 2020 ultimo anno di spettanza . Inoltre faceva presente di essere «in possesso dei seguenti requisiti per
esercitare l'opzione per il rinnovo (acquisto di un appartamento , trsferimento della residenza in Italia e tre figli minorenni, condizioni che persistono anche allo stato attuale».
L'istante precisa che per poter beneficiare della proroga del regime previsto per i lavoratori "impatriati" avrebbe dovuto versare - entro il 30 agosto 2021 - un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente percepiti nell'ultimo periodo di imposta ma non ha adempiuto all'obbligo.
Nell'interpello da fa presente come «il termine dei 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per la richiesta al datore di lavoro non sia un "termine perentorio" per poter usufruire del rinnovo delle agevolazioni previste per gli impatriati ma sia un termine ordinatorio».
Per questo chiede se sia ancora possibile ravvedere il tardivo versamento dell'importo dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, con sanzione pari al 30% prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 versata nella misura ridotta ad 1/8.
L'agenzia nella propria risposta , dopo il consueto riepilogo della disciplina normativa in materia, afferma che l'estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale è subordinata all'esercizio dell'opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine indicato al punto 1.4 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353.
in particolare ritiene che il mancato adempimento precluda l'applicazione del beneficio non essendo ammesso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.
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