News Pubblicata il 15/07/2022

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Mero noleggio ponteggi: quale aliquota IVA applicare

di Redazione Fisco e Tasse

Le Entrate chiariscono l'applicazione delle aliquota IVA alla attività di mero noleggio di ponteggi senza attività edili correlata



Con Risposta a interpello n 373 del 12 luglio 2022 le Entrate forniscono chiarimenti su IVA  e mero noleggio di ponteggi e in particolare quale sia la corretta aliquota da applicare.

La srl istante opera nel settore edile ed effettua: 

a) lavori di costruzione, pitture, cartongessi ecc. con utilizzo di propri ponteggi; 

b) messa a disposizione, montaggio e smontaggio in cantiere di ponteggi. 

Con riferimento alla prima attività, la Società applica alle prestazioni fatturate l'aliquota IVA prevista per la tipologia di intervento (manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, ecc.) e di immobile (abitativo, non abitativo, ecc.), sull'intero importo dell'appalto. Per quanto riguarda la seconda attività, l'Istante ha sempre applicato l'aliquota IVA ordinaria al 22 per cento, non svolgendo direttamente alcuna attività edile e annoverandola tra le prestazioni di noleggio di beni a servizio del cantiere e non tra le prestazioni di servizi edili.

L'Istante riferisce che da parte di alcuni committenti stanno arrivando richieste per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata anche relativamente ai servizi di cui al punto b). 

Le Entrate chiariscono che, come anche precisato nella risposta n. 576 del 2020, il reverse charge consiste in un'inversione degli obblighi di indicazione e versamento dell'IVA, e non incide sulla determinazione dell'aliquota IVA applicabile all'operazione effettuata.

Ovviamente, essendo l'appaltatore tenuto al versamento dell'imposta, su di lui ricade la responsabilità di individuare la corretta aliquota IVA da applicare. 

Quando il contratto di appalto usufruisce dell'aliquota agevolata, quest'ultima è applicabile anche alle relative prestazioni di subappalto (ad eccezione dei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in cui l'aliquota IVA ridotta si applica solo per le prestazioni eseguite nei confronti del consumatore finale e non per le prestazioni eseguite dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore, come indicato nella circolare 71/E del 7 aprile 2000).

Ciò posto, in merito alle prestazioni che consistono nella "mera" messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile in cantiere, si condivide la soluzione prospettata dall'Istante che ritiene applicabile l'aliquota ordinaria del 22% a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del reverse charge.

Fonte: Fisco e Tasse



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