I permessi legge 104 a disabili o caregiver non devono essere motivo di esclusione dai premi di risultato. Lo ha statuito la Corte di appello di Torino con la sentenza 212 2022 del 14 giugno 2022 .
Il caso riguardava numerosi lavoratori di una società ritenuta responsabile di discriminazione per aver escluso nel calcolo per la determinazione dei premi le giornate utilizzate per permessi a norma dell'articolo 33 della legge 104 1992.
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Il Tribunale del lavoro aveva respinto il ricorso dei dipendenti che avevano chiesto che le giornate fossero considerati, nel premio di risultato, al pari della presenza in servizio. La motivazione addotta dal tribunale era che i premi di produttivita puntano a limitare il fenomeno dell'assenteismo per incrementare appunto la produttivita e che tale motivazione esula dalla discriminazione basata sulla disabilità. A riprova di questo ricordava che anche per i colleghi assenti per altra causa (malattia, infortunio...) il conteggio eslcude le assenze e solo i permessi per i donatori di sangue e quelli sindacali erano stati considerati equivalenti alla presenza, in quanto diretti a soddisfare interessi collettivi
In appello invece, come detto, la Corte di Torino ha richiamato la Carta di Nizza, la direttiva 2000/78, il Dlgs 216/2003 e la consolidata interpretazione della Corte di giustizia Ue – che sono concordi nel divieto di discriminazione a motivo della disabilità (sia del lavoratore sia di un familiare assistito dal lavoratore) nell'ambito lavorativo. Secondo la sentenza la decurtazione dal premio dei permessi 104 realizza una vera e propria discriminazione in quanto l'assenza dipende direttamente dalla disabilità.
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Va ricordato che già in una sentenza precedente n. 937 2017 la stessa Corte di Torino aveva condannato come discriminatorio il mancato computo di assenze per maternità, gravidanza e congedi parentali, ai fini dell'erogazione dei premi di risultato.
Sul confronto con le assenze per malattia o infortunio la corte osserva che non è rilevante in quanto per tali motivazioni non opera la protezione della direttiva 2000/78.
Il giudizio porta a ritenere consigliabile che negli accordi sindacali riguardanti i premi di risultato non si prevedano esclusioni selettive per talune categorie di assenze che rischiano di risultare appunto discriminatorie, ma la modalità di determinazione sia il piu possibile omogenea e rivolta alla generalità dei dipendenti.
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