L’articolo 1, commi da 94 a 97, della Legge numero 208/2015 ha introdotto nell’ordinamento italiano l’agevolazione fiscale chiamata super-ammortamento, successivamente prorogata e ampliata.
Il super-ammortamento consiste nel riconoscimento di un sovra-valore fiscale rispetto agli ordinari coefficienti di ammortamento tabellari.
Con altre parole, il contribuente usufruente del super-ammortamento, per l’immissione in azienda di cespiti ammortizzabili, a prescindere dall’ammortamento civilistico applicato, fiscalmente deduce le quote di ammortamento annuali con una maggiorazione del quaranta per cento.
Essendo trascorsi alcuni anni dall’introduzione del beneficio fiscale, oggi si comincia a porre maggiore attenzione, definendone le sfumature, a ciò che succede, in termini fiscali, in caso di eliminazione dal processo produttivo del cespite oggetto di super-ammortamento.
Va da sé che, se il cespite è già fiscalmente ammortizzato e ha usufruito per intero delle maggiorazioni di ammortamento, la rilevanza fiscale dell’allontanamento dal processo produttivo viene a mancare.
Diverso è il caso in cui il bene eliminato dal processo produttivo abbia ancora in corso l’ammortamento fiscale (a prescindere dal fatto che quello civilistico sia completato o meno, che non rileva per la situazione in esame) e presenti, di conseguenza, quote di super-ammortamento non ancora dedotte.
Per la situazione in esame possiamo rintracciare tre situazioni che generano l’allontanamento del bene dal processo produttivo:
Di recente l’Agenzia delle Entrate è tornata ad esaminare la questione, con la Risposta a interpello numero 317 del 31 maggio 2022, a cui sono seguiti i chiarimenti esplicativi della Circolare Assonime numero 20 del 20 giugno 2022, che commenta l’interpello di cui sopra.
In relazione al fondamento della questione, Assonime ci spiega che “l’interruzione definitiva dell’utilizzo del bene nel processo produttivo, comporta l’interruzione, oltreché dell’ammortamento contabile, anche di quello fiscale, anche se il bene rimane nella disponibilità del titolare, con la conseguenza che viene meno il presupposto applicativo del super-ammortamento e, cioè, per l’appunto, l’ammortamento fiscale”.
L’Agenzia delle Entrate, a maggiore chiarimento di quanto già aveva enunciato con la Circolare 23/E del 2016, allora in relazione alla sola cessione a titolo oneroso del cespite, oggi puntualizza che il perno interpretativo si deve basare sulla volontarietà della scelta del beneficiario del super-ammortamento: l’allontanamento volontario dal processo produttivo del bene, per cessione o eliminazione che sia, determina l’impossibilità di usufruire delle maggiorazioni di ammortamento non dedotte; invece, l’allontanamento involontario, come può essere quello che avviene in conseguenza del furto, ma non solo, non inficia la possibilità per l’impresa di continuare ad usufruire dell’agevolazione.
Con questa impostazione, nota Assonime, “l’Agenzia delle Entrate equipara la fattispecie della cessione a titolo oneroso a quella della rottamazione del bene agevolato”.
Quindi, riassumendo per brevità:
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Per aggiornamenti segui il Dossier Super Ammortamento e Iper ammortamento 2019