Dal 1 luglio 2022 la gestione previdenziale dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato è passata dall'INPGI al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FLPD) INPS. La novità riguarda anche la prosecuzione volontaria della contribuzione.
Con la circolare 80 2022 l'INPS riepiloga il quadro normativo di riferimento precedente e quello vigente dal 1 luglio 2022
Le norme cui fare riferimento attualmente sono dunque D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, la legge 18 febbraio 1983, n. 47, e il D.lgs 30 aprile 1997, n. 184.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro giornalistico, il giornalista iscritto all'Inpgi, a domanda, poteva proseguire volontariamente il versamento dei contributi di legge purche
fosse ancora iscritto all'Albo dei giornalisti tenuto dall'Ordine,
con almeno 52 contributi settimanali obbligatori nel quinquennio precedente la data della domanda ovvero almeno 260 contributi settimanali obbligatori qualunque fosse l'epoca del versamento,
e versando i contributi ridotti del 15 per cento, anche per la quota a carico del datore di lavoro.
Il contributo era calcolato, a scelta dell’interessato,
con rivalutazione annuale sulla base della variazione del numero indice risultante dal rapporto fra i minimi contrattuali del redattore ordinario nei due anni immediatamente precedenti.
La contribuzione volontaria era rideterminata a scelta dell’iscritto all’inizio di ogni anno solare e aveva cadenza mensile
Non potevano avvalersi della prosecuzione volontaria gli iscritti che siano contemporaneamente soggetti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non erano ammessi versamenti di contributi volontari per periodi successivi alla data del diritto alla pensione.
Come anticipato, a partire dal 1° luglio 2022, l’istituto rientra nell’ambito della disciplina generale degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è subordinata alla sospensione o alla cessazione del rapporto di lavoro e alla titolarità di uno dei seguenti requisiti minimi di contribuzione:
- almeno 3 anni di contribuzione effettiva, anche non continuativa, nel quinquennio precedente;
- almeno 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dalla sua collocazione temporale.
- almeno un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda
assenza di altri
Ai fini del calcolo del contributo volontario si applica l’aliquota di finanziamento della contribuzione obbligatoria IVS pari al 33%
L'istituto precisa che gli iscritti potranno avvalersi della prosecuzione già autorizzata dall’INPGI al 30 giugno 2022 anche per i periodi successivi alla medesima data, sia nel caso siano iscritti in evidenza contabile separata dell’assicurazione generale obbligatoria sia nel caso in cui siano iscritti al FPLD gestione ordinaria.
Coloro che abbiano risolto il rapporto di lavoro subordinato con la prospettiva di conseguire la pensione INPGI con la prosecuzione volontaria, come da regolamentazione INPGI, se già autorizzati al del 30 giugno 2022, potranno continuare a effettuare versamenti volontari
Inoltre si segnala che il rilascio dell’autorizzazione dà titolo anche al versamento di contribuzione volontaria per periodi privi di copertura assicurativa che si collocano nei sei mesi immediatamente anteriori alla domanda. La decorrenza dell'autorizzazione resta comunque fissata al 1° sabato successivo alla data di presentazione della relativa istanza.
La domanda va inviata esclusivamente dei seguenti canali:
La domanda di prosecuzione volontaria non è soggetta a termini di decadenza,e la data della richiesta determina la decorrenza dell’autorizzazione ai relativi versamenti.
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