News Pubblicata il 01/09/2022

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Scadenza comunicazione LIPE 2° trimestre 2022 al 30 settembre

di Redazione Fisco e Tasse

Già dal 2022, slitta al 30 settembre il termine ultimo per l'invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva del 2° trimestre; lo prevede il DL Semplificazioni



Posticipato dal 16 al 30 settembre, il termine ultimo per l’invio delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre dell’anno di riferimento.

Pertanto, già da quest'anno, la LIPE relativa al secondo trimestre 2022 dovrà essere inviata entro il 30 settembre 2022.

E' quanto prevede l'art. 3 comma 1 del Decreto Semplificazioni n. 73/2022 convertito in legge, che, intervenendo così sull’articolo 21-bis, comma 1 del decreto legge n. 78 del 2010, va a modificare il calendario fiscale della LIPE.

Il modello della Comunicazione deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato.

Le scadenze per l’invio della Comunicazione sono identiche per i soggetti trimestrali e mensili. 

A seguito della recente modifica, per il 2022, le scadenze LIPE (Liquidazioni periodiche IVA) sono le seguenti:

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Qualora il termine di presentazione della Comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Scarica il Modello e le relative istruzioni aggiornate al 31.08.2022. Si ricorda che Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

LIPE: soggetti obbligati e soggetti esonerati

Devono obbligatoriamente trasmettere i dati delle liquidazioni periodiche IVA tutti i soggetti passivi IVA, a prescindere dalla natura giuridica. 

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati:

sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. 

L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). 

L’obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.



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