News Pubblicata il 05/07/2022

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Commercialisti e tirocini presso la PA: le regole affinchè siano validi

di Redazione Fisco e Tasse

Ai fini della ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di commercialista è possibile anche svolgere una parte del tirocinio presso PA con accordo



Con il pronto ordini 128/2022 il CNDCEC risponde ad un quesito sul Tirocinio con la pubblica amministrazione  e l'ammissione ai fini del sostenimento dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione.

In particolare, in analogia a quanto previsto dal DPR 137/2012, si ritiene che il tirocinio eventualmente svolto presso la sede della amministrazione pubblica possa essere svolto per massimo 6 mesi e all’esito del corso di laurea (non contestualmente al periodo di studi). 

Vediamo gli altri dettagli.

Si domandava se alla luce della normativa vigente in materia il tirocinio possa essere svolto (anche in maniera parziale) presso gli uffici del Tribunale. 

L’Ordine specificava di aver ricevuto da parte del Tribunale una richiesta di interesse per avvalersi di risorse che possano svolgere “tirocinio” presso gli uffici giudiziari, nella specie l’ufficio “spese di giustizia”. 

Con la risposta in esame viene replicato quanto segue. 

Il tirocinio è finalizzato all’acquisizione delle capacità necessarie per l’esercizio della professione. Ai sensi della normativa attualmente vigente in materia, esso comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione stessa, essendo il tirocinante “presente presso lo studio” o comunque operando “sotto la supervisione ed il controllo diretto” del dominus per almeno 20 ore settimanali (art. 1, commi 2 e 3, Decreto Ministero dell’Università 7 agosto 2009, n. 143). 

La formulazione della norma è tale che, pur essendo lo studio professionale il luogo ordinario di svolgimento del tirocinio, non è escluso che esso possa essere svolto anche altrove a condizione che il tirocinante operi “sotto la diretta supervisione e controllo” del dominus. 

In altri termini, lo studio professionale non è il luogo esclusivo di svolgimento del tirocinio. 

Il DPR 7 agosto 2012, n. 137 prevede altresì che possono essere stipulate convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini ed il Ministro per la Pubblica Amministrazione per lo svolgimento di sei mesi di tirocinio presso amministrazioni pubbliche all’esito del corso di laurea. Tale convenzione non è stata ad oggi stipulata dal Consiglio nazionale. 

Tuttavia, l’ampiezza della previsione di cui al Regolamento del tirocinio citato, già vigente al momento dell’entrata in vigore del DPR 137/2012 (tuttora vigente) e che consente lo svolgimento del tirocinio anche al di fuori dello studio professionale, permette di affermare che nei limiti in cui il tirocinio svolto al di fuori dello studio professionale abbia ad oggetto “attività proprie della professione” esso possa essere svolto, all’esito del corso di laurea, anche presso pubbliche amministrazioni quali i Tribunali, purché un eventuale accordo che sia stipulato con l’amministrazione pubblica ospitante preveda espressamente, in ossequio a quanto richiesto dal Regolamento del tirocinio, la necessità che il tirocinio effettuato presso la stessa pubblica amministrazione sia svolto “sotto la supervisione ed il controllo diretto” del dominus. 

Pertanto conclude il CNDCEC che un eventuale accordo stipulato dall'Ordine con il Tribunale dovrebbe necessariamente prevedere il coinvolgimento diretto dei professionisti affidatari dei tirocinanti iscritti nel registro del tirocinio. 

In analogia a quanto previsto dal DPR 137/2012, si ritiene che il tirocinio eventualmente svolto presso la sede della amministrazione pubblica possa essere svolto per massimo sei mesi e all’esito del corso di laurea (non contestualmente al periodo di studi). 

Si ricorda che ai fini del valido svolgimento del tirocinio deve essere rispettato il requisito di assiduità delle 20 ore settimanali totali richieste dal Regolamento che potrebbero essere svolte in modalità mista, - in parte presso lo studio, in parte al di fuori - purché, come sopra chiarito, sotto la diretta supervisione e controllo diretto del professionista affidatario. 

Fonte: Fisco e Tasse



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