Tutta l'imposta sostitutiva prelevata dall'intermediario sui redditi di capitale percepiti da non residenti potrà essere chiesta a rimborso; ciò perché torna applicabile l'ordinaria disciplina in tema di rimborsi di imposte dirette, con l'ulteriore conseguenza di estendere a 48 mesi dal versamento i termini decadenziali per la presentazione dell'istanza; i trust esteri che gestiscono patrimoni a favore di investitori istituzionali soggetti a vigilanza, come nel caso di fondi pensione, sono esentati dall'imposta sostitutiva; queste e altre le precisazioni contenute nella circolare n. 20/E del 27 marzo 2003, emanata a seguito delle modifiche introdotte al regime di esenzione previsto per i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti.
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