Con l'art 14 il DL semplificazione fiscali modifica il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.
In particolare, viene modificato l’articolo 13, commi 1 e 4, e l’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, prevedendo che il termine per registrare le scritture private non autenticate non recanti contratti di locazione e di affitto di beni immobili viene esteso ai trenta giorni termine già vigente per:
La nuova disciplina contenuta nel Dl 73/2022 non reca modifiche alla registrazione degli atti formati al di fuori del territorio italiano il cui termine resta fissato in sessanta giorni dalla data in cui si è verificata la formazione di tali atti.
E' bene specificare che l’allungamento del termine di registrazione incide sulla denuncia degli eventi successivi alla registrazione (di cui all’articolo 19 del Tur) che danno luogo all’applicazione di una ulteriore imposta rispetto a quella riscossa in sede di versamento dell’imposta principale, anche in questo caso, dopo il Dl 73/2022, il termine per effettuare la denuncia è aumentato da 20 a 30 giorni.
Il DL 72/2022 è entrato in vigore il 22 giugno pertanto tale modifica vale per tutti gli atti formati dal 22 giugno 2022 e in quanto norma di procedura agli atti formati in precedenza il cui termine di registrazione fosse pendente al 22 giugno.
Ad esempio per un atto formato il 5 giugno, il cui termine di registrazione sarebbe scaduto il 25 giugno, si avrà tempo fino al 5 luglio.
In un quadro di sintesi si evidenzia che per i seguenti atti di cui al TUR viene portato a 30 giorni il precedente termine di registrazione (pari a 20 giorni):
ARTICOLO | COMMA | OGGETTO |
13 | 1 | Atti che sono soggetti alla registrazione in termine fisso se formati in Italia |
4 (ll quale rimanda a quanto disposto dal precedente comma 2) |
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19 | 1 | Atti a cui è apposta una condizione sospensiva |