Con Provvedimento n 237932 del 24 giugno le Entrate definiscono le modalità con cui si mette a disposizione dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari:
In particolare, l’Agenzia delle entrate rende disponibili i seguenti elementi ed informazioni:
I contribuenti e i loro intermediari muniti di delega possono accedere agli elementi e alle informazioni, di cui alle lettere a) e b) consultando il “Cassetto fiscale” mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Le comunicazioni di cui alla lettera a) sono anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se l’intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.
All’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi in cui possono essere rilasciate, con le credenziali Entratel/Fisconline) l’utente visualizza un avviso personalizzato e, se ha registrato i propri contatti, riceve tramite posta elettronica e/o SMS (Short Message Service) o tramite posta elettronica certificata (PEC), un messaggio con cui è data comunicazione che la sezione degli ISA del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione delle comunicazioni di cui alla lettera a) riguardante possibili omissioni o anomali.
Si segnala anche che le caselle funzionali di posta elettronica certificata, predisposte per le attività descritte sono denominate nel modo seguente:
1) complianceISA1@pec.agenziaentrate.it;
2) complianceISA2@pec.agenziaentrate.it.
Le anomalie oggetto di comunicazione non sono esplicitate all’interno dei messaggi di posta elettronica ordinaria e/o certificata ma sono reperibili esclusivamente all’interno del cassetto fiscale come precisato
Le caselle di posta certificata non potranno essere utilizzate per rispondere ai messaggi.
A tal fine ci si potrà avvalere esclusivamente dei sistemi informatici indicati dalla stessa agenzia .
Inoltre, i contribuenti, in relazione alle comunicazioni di cui alla lettera a) possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando esclusivamente lo specifico software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale.
Il software consente di descrivere, anche in modalità testuale, gli elementi ritenuti di utilità.
E' bene specificare che i contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate, possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, ossia con il ravvedimento operoso beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.
Infine, con l'allegato 1 il provvedimento individua i criteri, elencati per ordine di ipotetico rischio, in base ai quali sono state predisposte le comunicazioni di anomalia nei dati degli Isa. Clicca qui per accedere alle specifiche tecniche allegato 1
Sono state definite 23 diverse tipologie di casi, così suddivise:
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