Attivo dal 21 febbraio il portale per le iscrizione all'albo certificatori crediti ricerca e sviluppo (Decreto Direttoriale MIMIT).
In particolare dalle ore 12 di oggi le persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca in possesso dei requisiti tecnici, possono inviare la domanda di candidatura mediante la registrazione sulla piattaforma informatica predisposta dal MIMIT.
Per tutti i dettagli leggi anche: Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: via alle iscrizioni dal 21 febbraio
Cos'è l'albo certificatori crediti ricerca e sviluppo e chi può iscriversi? Ripercorriamo le norme in merito.
Pubblicato in GU n 258 del 4 novembre il DPCM del 15 settembre con disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione.
Il Ministro Urso aveva già annunciato il decreto all'atto della firma sottolineando che: "L’albo dei certificatori per conto delle imprese darà certezza sul fatto che le imprese abbiano diritto al credito d’imposta per ricerca e sviluppo".
Lo stesso Ministro aveva anche sottolineato che come soluzione transitoria, in vista dell’allineamento al debutto dell’albo è stata messa in campo la proroga del riversamento dei vecchi crediti d’imposta, con la possibilità quindi di decidere se restituire o meno le agevolazioni sfruttate senza aggravio di sanzioni o interessi fino al 30 giugno 2024.
Con il Decreto è istituito l'albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni.
L'albo è tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, che, con decreto direttoriale, stabilisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo, nonché le ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione, la formazione, l'aggiornamento e la gestione dello stesso.
Il decreto prevede che, la certificazione può esser richiesta dai soggetti che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili ai fini del riconoscimento dei crediti d'imposta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei suddetti crediti d'imposta non siano state già constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.
L'impresa che intende avvalersi della procedura di certificazione deve farne richiesta al Ministero delle imprese e del made in Italy, tramite l'apposito modello e secondo le modalità informatiche definiti con il decreto direttoriale di cui all'art. 2, comma 2, nel quale dovrà essere data indicazione del soggetto certificatore incaricato dall'impresa per l'esperimento delle attività di certificazione e della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.
La certificazione è rilasciata dal soggetto iscritto all'albo sulla base dei criteri e delle regole previsti negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020, nonché in coerenza con le «Linee guida».
La certificazione deve comunque contenere, oltre alla sottoscrizione ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede, entro il 31 dicembre 2023, all'elaborazione e alla pubblicazione di «Linee guida» integrative per la corretta applicazione del credito d'imposta e al loro aggiornamento per tener conto dell'evoluzione della prassi interpretativa e delle eventuali modifiche normative sopravvenute.
Con le stesse «Linee guida» possono essere adottati schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e ai diversi settori e comparti economici.
Possono presentare domanda di iscrizione all'albo dei certificatori le persone fisiche, in possesso di titolo di laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione, che dichiarino:
Possono altresì presentare domanda d'iscrizione all'albo dei certificatori le imprese svolgenti professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che, al momento della presentazione della domanda, soddisfino i requisiti di cui al comma 3 ed inoltre:
Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all'albo dei certificatori, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e di cui al comma 4, lettere a) e b), in quanto compatibili:
E' fatto obbligo ai soggetti iscritti all'albo dei certificatori di comunicare alla Direzione generale competente ogni variazione relativa alle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione, contestualmente al verificarsi della variazione medesima e comunque non oltre i successivi quindici giorni.
La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'Albo dei certificatori. La cancellazione dall'albo può essere disposta anche per la mancata osservanza, da parte del soggetto certificatore, degli obblighi di cui ai commi 1 e 3, ultimo periodo, dell'art. 4, considerate l'entità la gravità, e la rilevanza degli inadempimenti.
La Direzione generale competente, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, esegue idonei controlli anche a campione sui soggetti iscritti al fine di verificare la permanenza dei requisiti.
Si ricorda che affinché il nuovo sistema entri in vigore occorro i seguenti passaggi:
Ad oggi non ci sono notizie certe in merito e la scadenza, da norma, per la pubblicazione dei decreti attuativi è il 17 febbraio.
Ti segnaliamo l'ebook Crediti d'imposta per ricerca e sviluppo (eBook 2022)
e gli utili tools in excel: