News Pubblicata il 28/06/2022

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Revisori legali morosi: sospesi 2.500 revisori e 25 società

di Redazione Fisco e Tasse

Con decreto MEF del 23 giugno sono sospesi coloro che non hanno provveduto al versamento del contributo annuale 2021-2022. Ecco i nominativi



Con comunicato pubblicato in data 27 giugno sul sito MEF della revisione legale si informa che con decreto del 23 giugno è stata disposta la sospensione dal registro dei revisori legali di:

ai sensi dell'art 24 ter del DLgs n 39/2010

Clicca qui per visualizzare dal sito MEF l'elenco dei sospesi

Il decreto specifica che visto l’articolo 24-ter del citato decreto legislativo n. 39/2010, ed in particolare il comma 1 il quale prevede che nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla cadenza prevista, il Ministero dell’economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriore trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro;

Visto le note MEF- RGS prot. 124022 e prot. 124023 del 20 maggio 2022, con le quali, rispettivamente, è stata espletata la procedura prevista dal suddetto nei confronti delle società di revisione legale e dei revisori persone fisiche iscritti al Registro che non risultano in regola con il pagamento del contributo per l’annualità 2022, nonché dei revisori morosi per l’annualità 2021 e 2021-2022;

rilevato che, decorso il termine assegnato, risultano ancora:

si dispone la sospensione dal Registro dei revisori legali, di n. 25 società di revisione legale e di complessivi n. 2.500 revisori persone fisiche iscritti al Registro di cui agli allegati A, B, C e D al presente decreto.

Attenzione al fatto che decorsi ulteriori sei mesi dalla data del presente provvedimento senza che l’iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, verrà disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi del citato articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso. 


Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze



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