L'INPS, con la Circolare n. 72 del 21 giugno 2022, fornisce alcune precisazioni sulla posizione assicurativa del lavoratore per il quale la contribuzione sia stata versata forfettariamente per emersione di lavoro irregolare (articolo 103 del DL n. 34/2020 -Decreto Rilancio) e sull'eventuale rimborso di versamenti eccedenti.
Si ricorda che il decreto Rilancio aveva previsto che nei casi di emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o stranieri, già instaurati prima della istanza di regolarizzazione, il datore di lavoro fosse tenuto al “pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto" interministeriale.
L'istituto comunica piu specificamente i valori della contribuzione attribuita ai lavoratori per i periodi per i quali è versato il contributo forfettario
Precisa in primo luogo che la valorizzazione della contribuzione sul conto assicurativo, sulla base delle somme forfettarie versate, avviene a conclusione dell’accoglimento della domanda di emersione e all’esito della comunicazione dei dati riferiti a ogni singolo lavoratore
Per quanto riguarda l'eventuale rimborso INPS ricorda che decreto interministeriale attuativo, del 7 luglio 2020 espressamente prevede che “in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfettario”.
E' possibile però, per la quota di competenza dell’Inps, la restituzione degli importi versati dal contribuente per un numero di mensilità eccedenti rispetto a quelle previste ,
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