Per i lavoratori impatriati che hanno goduto del regime agevolato quinquennale fino all'anno scorso è possibile chiedere la proroga entro il 30 giugno 2023 .
Entro la stessa data va effettuato il pagamento dell'imposta forfettaria .
Vale la pena ricordare che l'agevolazione fiscale , disciplinata dall'articolo 16 del Dlgs 147/2015 per i lavoratori rientrati in Italia a partire dal 2012, dopo periodi di residenza all'estero, puo infatti essere prorogata per ulteriori 5 anni in presenza di determinati requisiti.
Le modifiche sono state introdotte dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Richiesta di proroga del regime impatriati
i titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente
- nome, cognome e data di nascita, il codice fiscale, l’indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia; l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta ; l
- ’impegno a comunicare ogni variazione della residenza o del domicilio,
- i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata o l’impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi ;
- il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento;
- l’anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati;
- l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione elativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione; gli estremi del versamento effettuato
i titolari di reddito di lavoro autonomo possono accedere al regime agevolato:
- direttamente nella dichiarazione dei redditi oppure
- possono richiedere l'applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti; a tal fine, devono presentare una richiesta scritta in cui vanno riportate le medesime informazioni previste per il lavoratore dipendente e la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti)
Requisiti per la proroga dell'opzione regime impatriati
I lavoratori devono essere :
- italiani che siano stati iscritti all'Aire (prima del rientro in Italia) oppure cittadini dell'Unione europea
- già fruitori del regime agevolato nel 2019
- trasferitisi in Italia entro il 30 aprile 2019
- con almeno un figlio minore (anche in affido preadottivo) oppure
- proprietari di un immobile residenziale acquistato dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti, o che lo acquistino entro 18 mesi dalla data di versamento dell'imposta (anche in comproprietà ).
Opzione e versamento dell'imposta agevolata impatriati
L'opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari:
- al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici requisiti: ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) ovvero è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni;
- al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi
Il versamento deve avvenire in unica soluzione mediante modello F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione utilizzando i codici tributo
"1860" - "Importo dovuto (10 per cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'articolo 5, co. 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019"- e
"1861"-"Importo dovuto (5 per cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'articolo 5, co. 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019"-,
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015.
ATTENZIONE I termini per i versamenti che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.