News Pubblicata il 13/06/2023

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Proroga regime impatriati: da chiedere entro il 30 giugno

di Redazione Fisco e Tasse

Per i lavoratori impatriati che hanno goduto del regime agevolato quinquennale fino al 2022 la proroga va richiesta entro fine mese. Ecco i requisiti e le modalità



Per i lavoratori impatriati che hanno goduto del regime agevolato quinquennale  fino all'anno scorso è possibile chiedere la proroga   entro il 30 giugno 2023

Entro la stessa data va effettuato il pagamento dell'imposta forfettaria .

Vale la pena ricordare che l'agevolazione fiscale , disciplinata dall'articolo 16 del Dlgs 147/2015  per i lavoratori rientrati in Italia  a partire dal 2012, dopo periodi di residenza all'estero,   puo infatti essere prorogata per ulteriori 5 anni in presenza di determinati requisiti.

Le modifiche sono state introdotte dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e  dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Richiesta di proroga del regime impatriati

i titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente

i titolari di reddito di lavoro autonomo possono accedere al regime agevolato:

Requisiti per la proroga dell'opzione regime impatriati 

I lavoratori devono essere :

Opzione e versamento dell'imposta agevolata impatriati 

L'opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari:

  1.  al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici requisiti: ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) ovvero è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni;
  2.  al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi 

Il versamento  deve avvenire in unica soluzione mediante modello F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione  utilizzando i codici tributo

 "1860" - "Importo dovuto (10 per cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'articolo 5, co. 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019"- e

 "1861"-"Importo dovuto (5 per cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'articolo 5, co. 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019"-, 

entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015.

ATTENZIONE I termini per i versamenti che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Fonte: Agenzia delle Entrate



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