Sismabonus acquisti potenziato al 110% anche per compravendite effettuate oltre il 30 giugno, ma entro il 31 dicembre 2022, solo in presenza di determinate condizioni.
E' quanto prevede un emendamento approvato al decreto PNRR 2 n. 36/2022, sul quale il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia, l'emendamento interamente sostitutivo dovrebbe pervenire nella serata del 22 giugno, dopo l'esame della 5a Commissione, avranno luogo le dichiarazioni e il voto finale.
L'emendamento approvato (aggiungendo il nuovo comma 4-bis dopo il comma 4 dell'articolo 119, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34) dispone che, per gli acquirenti delle unità immobiliari antisismiche, facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti dalle imprese che, alla data del 30 giugno 2022, abbiano:
l'atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022.
Ricordiamo che la detrazione Sismabonus acquisti, introdotta dal comma 1-quater dell’articolo 16 del Dl n. 63/2013, prevede che gli acquirenti di immobili nuovi, sui quali sono stati effettuati interventi di demolizione e ricostruzione per la riduzione del rischio sismico, possano beneficiare di una detrazione di imposta che, a seconda della riduzione del rischio sismico conseguita, è pari:
sul prezzo di acquisto risultante dal rogito notarile e comunque entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro per ogni unità immobiliare.
Inoltre, devono essere immobili realizzati, nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3, a seguito di demolizione e ricostruzione di interi edifici (anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente), da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, provvedono alla vendita dell’immobile.
Per poter fruire della detrazione Sismabonus acquisti nella versione Superbonus 110%, la scadenza generale entro la quale è necessario stipulare il rogito di acquisto dell'immobile antisismico, rimane il 30 giugno 2022.
Tuttavia, secondo la nuova disposizione, gli acquirenti delle suddette unità immobiliari, che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato, e in presenza delle altre condizioni sopra descritte, potranno stipulare l’atto definitivo di compravendita anche oltre il 30 giugno ma comunque entro il 31 dicembre 2022.
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