Si definiscono di comodo quelle società commerciali costituite per il mero godimento di beni, invece che per l’esercizio dell’attività d’impresa.
Con finalità antielusiva, il Legislatore italiano ha emanato una particolare disciplina fiscale penalizzante per quelle società che, in base alle risultanze della dichiarazione dei redditi, secondo una verifica da effettuarsi annualmente, risultano in uno stato:
Le due condizioni, pur inquadrando entrambe la fattispecie della società di comodo, sono comunque indipendenti tra loro, e definiscono, con maggiore precisione una società come non operativa o in perdita sistematica.
L’operatività si verifica attraverso un test che rapporta i ricavi conseguiti al patrimonio, la perdita sistematica monitorando i risultati aziendali in un arco temporale quinquennale.
L’articolo 9 comma 1 del Decreto Semplificazioni, abroga “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022” i commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies della Legge numero 148 del 2011, che disciplinano appunto la condizione fiscale della perdita sistematica.
Quindi, a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2023, per l’anno d’imposta 2022, con un certo margine per eventuali ripensamenti, la perdita sistematica non costituirà più una situazione penalizzante; da quel momento la disciplina delle società di comodo si semplificherà nella non operatività.
La scrittura dell’articolo 9 comma 1 del Decreto Semplificazioni è piuttosto lineare, limitandosi ad abrogare dal periodo imposta 2022 la disciplina relativa alle società in perdita sistematica.
Da ciò si evince che nel 2022, quando si predispone la dichiarazione dei redditi 2022 per l’anno d’imposta 2021 e si verifica la perdita sistematica del quinquennio che va dal 2016 al 2020, il contribuente potrà subire le conseguenze previste dalla disciplina di sfavore.
A qualcuno potrà restare il dubbio se sul 2023, quando si predisporrà la dichiarazione dei redditi 2023 per l’anno d’imposta 2022 e si verificherà la perdita sistematica del quinquennio che va dal 2017 al 2021, potranno ricadere gli effetti della disciplina, in considerazione del periodo di monitoraggio: è parere di chi scrive che, essendo abrogate le norme dall’anno fiscale 2022, non c’è motivo di ritenere che queste possano continuare a produrre effetti.
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