Il modello Unirete è utilizzabile non solo nell'ambito di un contratto di rete ma anche per i casi di soggetti che operano in regime di codatorialità. Negli altri casi di distacco resta valido il Modello UNILAV.
Lo ha chiarito l'ispettorato nazionale del lavoro , nella nota 1229 2022 pubblicata ieri 16 giugno 2022, a seguito di richieste pervenute dalle sedi territoriali.
La risposta viene fornita in accordo con l'ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e si occupa anche del caso delle Reti " soggetto" , per le quali è comunque necessario l'accordo di codatorialità.
Vediamo piu in dettaglio le indicazioni fornite dall'Ispettorato.
Il D.M. n. 205 del 29 ottobre 2021 ha recentemente modificato “le modalità di comunicazione dei lavoratori in distacco ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni nell’ambito di un contratto di rete” (art. 1, comma 2).
L'interpretazione dell'INL in merito afferma che:
L'inl afferma che, dato che la “rete soggetto”, risultando giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle aziende in rete ha la facoltà di assumere direttamente dipendenti per gli obiettivi prefissati , solo se le parti contraenti firmano un accordo di codatorialità, le aziende in rete potranno impiegare:
ottemperando agli obblighi di comunicazione tramite il modello Unirete.
Viene anche sottolineato l'obbligo di individuazione dell’impresa di riferimento ai fini dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, con i criteri criteri fissati all’art. 3 del D.M.. relativi ad esempio alla gestione dello libro unico e dei flussi UniEmens.