News Pubblicata il 01/06/2022

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Ispettori del lavoro ok ai controlli nei cantieri di case private

Legittimo in alcuni casi l'accesso a dimora privata per verifiche ispettive sui lavori edili. Sentenza della Corte di Appello di Lecce . Vediamo i dettagli



Gi ispettori del lavoro possono accedere a verificare i lavori edili  presso abitazioni private. Lo afferma  la  sentenza (n. 502/2022) della  Corte d'Appello di Lecce  accogliendo il ricorso dell'ispettorato di Brindisi , appoggiato dal Ministero del lavoro,  contro i proprietari di un'abitazione nella quale erano stati eseguiti lavori edili  con manodopera "in nero".

Vediamo di seguito maggiori dettagli sulla base del comunicato stampa emanato dallo stesso Ispettorato.

Il caso risale al 2016,  anno in cui il personale ispettivo dell'ITL di Brindisi effettuò un accesso nel giardino di un'abitazione nella quale erano in corso lavori edili

Alla presenza del proprietario, venne accertato dei sei operai impiegati nei lavori, cinque erano irregolari . Nel 2017, era giunto quindi al proprietario  un provvedimento di ingiunzione, contro il quale aveva fatto ricorso.

In primo grado, il Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro (sentenza n. 1267/2020) aveva accolto  il ricorso  annullando il provvedimento dell'Ispettorato territoaiale in quanto  affermava che " i luoghi di privata dimora(....)  devono restare esclusi dal "potere di ispezione".

Veniva quindi presentato ricorso dal  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Ispettorato territoriale del Lavoro di Brindisi,  che i giudici di secondo grado  accoglievano,  ribaltando la sentenza del Tribunale di Brindisi 

La corte di appello ha infatti stabilito che "… l'area destinata a cantiere edile, pur se di proprietà privata, non è qualificabile come luogo di privata dimora né come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandosi piuttosto di luogo aperto al pubblico, tant'è che gli ispettori del lavoro accedevano liberamente senza chiedere autorizzazione alcuna".

I giudici del riesame hanno inoltre riaffermato la piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall'ITL, rigettando  anche  la doglianza relativa al presunto difetto di motivazione del provvedimento. 

"Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte – si legge nella sentenza – l'autorità amministrativa non è tenuta, nell'ordinanza ingiunzione, a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, come avvenuto nel caso di specie".

Va ricordato che il controllo dei cantieri  è affidato per legge  agli Ispettori del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale (Ispettori del lavoro); che risultano a tutti gli  effetti ufficiali di polizia giudiziaria 

Qundo il cantiere si  si trova in immobili  parzialmente abitati o temporaneamente non abitati,   qualificabili come "privata dimora" anche gli agenti di Polizia giudiziaria sono soggetti ad alcune limitazioni previste dagli  articoli n. 352 (Perquisizioni) e n. 354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro) del C.P.P. : l'accesso è consentito in via di urgenza  laddove vi sia il sospetto di reato in corso e il timore che vengano cancellate o distrutte le prove di un reato.

 L’accesso invece  non è consentito per la verifica dell’esistenza di  autorizzazioni  che comportino sanzioni amministrative e   che possa essere svolta senza l’ingresso nel cantiere.

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro



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