Con Comunicato stampa del 25 maggio le Entrate annunciano la Circolare n 17 recante chiarimenti sul regime agevolato per docenti e ricercatori.
In particolare, viene delineato il panorama normativo per chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e intende continuare a usufruire dell’imposizione agevolata prevista per il rientro dei cervelli.
Si chiarisce l’ambito applicativo dell’opportunità introdotta dall’ultima legge di Bilancio (Legge n. 234/2021) che permette a docenti e ricercatori di estendere il regime di favore fino ad un massimo di tredici periodi di imposta complessivi.
Il comunicato stampa riepiloga che con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022,
Questa possibilità è assicurata a condizione che
Inoltre i contribuenti devono essere diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento:
L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo che varia in base al numero dei figli.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce come interpretare il requisito della presenza nel nucleo familiare di avere figli minorenni, anche in affido preadottivo.
Questo requisito, spiega l’Agenzia, deve essere presente nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento.
La circostanza che i figli compiano 18 anni in un momento successivo non determina pertanto la perdita dei benefici fiscali per l’intero periodo previsto.
Un altro chiarimento fornito dalle Entrate riguarda il requisito di acquisto di un’unità immobiliare entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione mediante il versamento.
Il termine va calcolato secondo il calendario comune e comprende il periodo che arriva fino al giorno precedente la conclusione dei 18 mesi.
Ad esempio:
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