News Pubblicata il 03/11/2022

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E-commerce reti imprese agricole: utilizzo credito d'imposta al 100%

di Redazione Fisco e Tasse

Credito di imposta per potenziamento dell'e-commerce delle imprese agricole: la fruizione dal 3 novembre con il codice tributo "6990"



Con Provvedimento n 406604 del 2 novembre viene determinata al 100% la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, (articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) dalle reti di imprese agricole e agroalimentari per il potenziamento dell'e-commerce.

Credito di imposta potenziamento-e-commerce imprese agricolo

Con Provvedimento n 174713 del 20 maggio 2022 le Entrate hanno definito criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari e approvazione del modello con istruzioni per “Comunicazione delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”.

In particolare, il comma 131 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, del credito d’imposta di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268. 

Il credito spetta nella misura del 40 per cento dell’importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico

Viene previsto che la comunicazione delle spese ammissibili va inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti. 

Attenzione al fatto che per gli investimenti delle imprese agricole volti al potenziamento dell'e-commerce realizzati nel 2021, la comunicazione va inviata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022. 

SCARICA QUI IL MODELLO CON RELATIVE ISTRUZIONI

Tenuto conto dell’esigenza di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili (Leggi il Provvedimento n 406604 del 2 novembre).

Credito di imposta potenziamento e-commerce imprese agricole: regole di utilizzo

La percentuale di utilizzo del credito di cu si tratta è pari al 100% delle somme richieste.  

Pertanto, secondo il provvedimento di ieri 2 novembre, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del citato provvedimento del 20 maggio 2022, in assenza di rinuncia. 

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal punto 6.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20 maggio 2022.

Nel dettaglio, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione a partire dal 3 novembre 2022, giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento. 

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta: 

a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento; 

b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; 

c) con risoluzione n 64 del 3 novembre è istituito il codice tributo "6990" e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24 (leggi anche Credito d'imposta reti imprese agricole: ecco il codice tributo per F24)

Il credito d’imposta spettante va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del provvedimento del 20 maggio 2022

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 20.05.2022 n. 174713

TAG: Agricoltura e pesca 2024