L'ispettorato del lavoro si occupa nella nota 1049 del 19 maggio 2022 delle modifiche alla disciplina del subappalto apportate dall'art. 49 comma 14 ,D.L. n. n. 77/2021 al D.Lgs. n. 50/2016
La nuova norma prevede in particolare che per le prestazioni affidate in subappalto, debbano:
L'ispettorato risponde in merito alla retroattività di tale norma dopo aver acquisito il parere misteriale prot. n. 11765 del 17 dicembre 2021 e quello dell’ANAC con nota prot. 37720 del 15 maggio 2022.,
L'ispettorato ritiene, citando pronunce del Consiglio di stato e del Tar Sicilia, che le modifiche apportate al comma 2 devono tenere conto delle condizioni di aggiudicazione e di oneri non valutati in fase di gara.
Infine evidenzia che all’interno del D.Lgs. n. 50/2016, l’art. 216, nel regolare le previsioni transitorie e di coordinamento, prevede espressamente che le disposizioni del codice dei contratti pubblici si applichino :
"alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.
La conclusione dell'ispettorato è dunque che il nuovo comma 14,risulta applicabile unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021, ovvero il 1 giugno 2021.
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