Nel caso in cui il lavoratore percepisca prestazioni economiche dal datore di lavoro successivamente alla decorrenza dell'esodo a norma dell' art 4 L 92 2012 e dell'art. 41 del D.lgs 148 2015 cd. "isopensione" e contratti di espansione ) è possibile fare richiesta di adeguamento dell'assegno di esodo, previ o accordo con il datore di lavoro. Lo affferma INPS nel messaggio n. 2099 del 18 maggio 2022.
A seguito di numerose richieste di chiarimento giunte dalle sedi territoriali, l'istituto precisa che è possibile ricostituire le prestazioni di esodo ovvero ricalcolare l'assegno :
Il messaggio spiega che "ogni retribuzione imponibile a fini previdenziali erogata successivamente all’accesso alla prestazione di esodo, ma riferita al periodo di lavoro precedente la cessazione deve essere inclusa nel calcolo delle prestazioni richiamate".
Per procedere alla ricostituzione è necessario però che il datore di lavoro garantisca il maggiore onere che ne deriva firmando una apposita dichiarazione da allegare alla domanda del lavoratore
Per la richiesta di ricostituzione i lavoratori interessati potranno presentare la domanda via PEC, allegando una dichiarazione del datore di lavoro, opportunamente timbrata e firmata dal legale rappresentante, in cui il datore si fa carico dell’eventuale maggiore onere derivante dalla richiesta di ricostituzione. In allegato al messaggio viene fornito il fac-simile della dichiarazione da acquisire agli atti.
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