Con risposta a FAQ datata 19 maggio le Entrate specificano che il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione.
In conseguenza di ciò le cessioni successive alla prima potranno avere ad oggetto (per l’intero importo):
Attenzione al fatto che le disposizioni si applicano:
Nella risposta alla faq con la quale si domandava come potranno avvenire le cessioni dei crediti successive al primo esercizio dell’opzione a seguito dell’introduzione del divieto di cessione parziale le Entrate hanno fornito i chiarimenti suddetti e riepilogato la normativa e il funzionamento del caricamento crediti sulla piattaforma.
In particolare, l'Agenzia ha ricordato che il comma 1-quater dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto in sede di conversione del decreto Sostegni-ter (decreto-legge n. 4 del 2022), ha stabilito che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi non possono formare oggetto di cessioni parziali successive; a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
In fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura saranno suddivisi, come di consueto, in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa.
A ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni verrà indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.
Il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione
Per approfondire ti consigliamo :