Con una Circolare del 20 maggio Assonime fornisce orientamento sul credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali.
In particolare, si ricorda che con la Circolare n 14/E del 17 maggio 2022 l'Agenzia delle entrate ha illustrato le novità apportate dalla l. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) al credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui all'art. 1, commi 1051 e ss. della l. 178/2020.
In estrema sintesi è stata prorogata l'efficacia temporale di questa agevolazione per quanto concerne gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali funzionali all'attuazione del modello "industria 4.0" con esclusione dunque degli investimenti in beni strumentali "ordinari" e rimodulata l'entità del relativo beneficio.
Alla luce anche dell'ulteriore novità prevista per i beni strumentali immateriali 4.0 dal decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 di cui la circolare dell'Agenzia delle entrate non ha potuto tenere conto in quanto è stata pubblicata lo stesso giorno del decreto Assonime ha fornito un utile riepilogo.
Viene ricordato che il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 era in scadenza il 31/12/2022 (o il 30/6/2023 per la c.d. coda dell'agevolazione relativa agli ordini e al pagamento degli acconti nella misura almeno del 20% avvenuti entro il 31/12/2022), ed in questa versione la misura del credito d'imposta è pari per i beni materiali 4.0 a:
Per i beni immateriali 4.0, invece, il credito d'imposta è pari al 20% nel limite di 1 milione.
Durante il medesimo ambito temporale risultano agevolati anche gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali ordinari (rectius diversi da quelli 4.0) con un credito d'imposta pari al 6%.
Ciò posto, la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 44, della legge bilancio 2022) ha prorogato (solo) il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 fino al 31/12/2025 (ovvero il 30 giugno 2026 per la c.d. coda dell'agevolazione i cui presupposti si siano realizzati al 31/12/2025) ed è pari per i beni materiali 4.0 a:
L'art. 10 della l. n. 4/2022 è ulteriormente intervenuto prevedendo che gli investimenti inclusi nel PNNR che eccedono i 10 milioni godono del credito del 5% entro il limite massimo di 50 milioni (in luogo di 20 milioni)
Per i beni immateriali 4.0, invece, la proroga prevista dalla legge di bilancio 2022 è accompagnata da una diminuzione graduata della misura del credito d'imposta:
Viene sottolineato come per i beni immateriali si considerano sempre agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette soluzioni "cloud computing"), per la quota imputabile per competenza.
Secondo le novità introdotte dal decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, per gli investimenti in beni immateriali effettuati dal 1/1/2022 e fino al 31/12/2022 (ovvero entro il 30/6/2023 per la c.d. coda dell'agevolazione con presupposti verificatisi al 31/12/2022) la misura del credito è elevata dal 20 al 50%.
La misura del 20% si rende applicabile dunque per gli investimenti effettuati nel 2022 che non ricadono nel PNNR e per gli investimenti effettuati dal 1/1/2023 al 31/12/2023 (ovvero 30/6/2024) (salvo ricadere, per gli investimenti effettuati nel periodo 1/1/2023-30/6/2023, nella c.d. coda dell'agevolazione prevista dal d.l. 50/2022).
L'Agenzia delle entrate conferma quanto già si evinceva dalla relazione tecnica e, cioè, che il "limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro" previsto dal comma 1057-bis dell'art.1 della l. 178/2020 per l'investimento nei beni materiali 4.0 deve "intendersi riferito alla singola annualità e non all'intero triennio".
A questa stessa conclusione si dovrebbe giungere spiega Assonime anche per quanto concerne il nuovo limite di 50 milioni (in luogo dell'ordinario limite di 20 milioni) previsto dall'art. 10 della l. n. 4/2022 per gli investimenti inclusi nel PNNR che eccedono i 10 milioni, tenuto conto che è stata utilizzata la medesima locuzione prevista dal citato comma 1057-bis dell'art.1 della l. 178/2020 ("fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro").
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