È stato pubblicato il 4 dicembre 2023 sul sito istituzionale del Ministero del lavoro il decreto interministeriale 187 del 9.11.2023 di approvazione della deliberazione n. 65 adottata dal Commissario straordinario dell’INAIL in data 26 settembre 2023 sulla misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La riduzione da applicare alle tipologie di premi e contributi sotto indicati, in attesa della loro revisione, per l'anno 2024, è pari al 15,11 %.
Il provvedimento specifica che la riduzione del 15,11% si applica
La riduzione non si applica ai premi assicurativi per i quali dal 1° gennaio 2019 è intervenuto l’aggiornamento delle relative tariffe, approvate con i decreti interministeriali ovvero
Dal 1° gennaio 2023 la riduzione non si applica, inoltre,
ATTENZIONE La riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2024, l'aggiornamento delle relative tariffe.
Con la circolare 55 del 7 dicembre INAIL ricorda che i beneficiari della riduzione vengono individuati sulla base dell’andamento infortunistico aziendale e, come ogni anno, sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.
In pratica
Per i soggetti attivi da prima del 3 gennaio 2022 nel calcolo si applica il criterio di confronto tra l’indice di gravità medio (Igm) – che indica le giornate di lavoro perse in media ogni anno da ciascun lavoratore a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale - e l’indice di gravità aziendale (Iga).Gli IGM aggiornati per il triennio 2023-2025 sono stati determinati delibera del Cda Inail del 2 agosto 2022.
Per i soggetti attivi a partire dal 3 gennaio 2022 invece la riduzione si applica a seguito di domanda presentata entro il primo biennio di attività.
Una volta presentata e accolta la domanda , la riduzione viene applicata senza bisogno di ripresentarla.
La circolare precisa che :
gli interessati (possessori di apparecchi radiologici , mentre
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