News Pubblicata il 12/12/2023

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Riduzione premi INAIL 2024: decreto e istruzioni operative

di Redazione Fisco e Tasse

Riduzione di premi e contributi assicurativi 2024 per i settori non ancora soggetti a revisione tariffaria. Pubblicati decreto e circolare INAIL di istruzioni



È  stato pubblicato il 4 dicembre 2023 sul sito istituzionale del Ministero del lavoro  il decreto interministeriale  187 del 9.11.2023  di approvazione della deliberazione n. 65 adottata dal Commissario straordinario dell’INAIL in data 26 settembre 2023 sulla misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La riduzione  da applicare alle tipologie di premi e contributi  sotto indicati, in attesa della loro revisione, per l'anno 2024, è pari al 15,11 %.

Il provvedimento specifica che la riduzione del 15,11% si applica  

La riduzione non si applica ai premi assicurativi per i quali dal 1° gennaio 2019 è  intervenuto l’aggiornamento delle relative tariffe, approvate con i decreti    interministeriali  ovvero 

  1.  le tariffe dei premi delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "AltreAttività", che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione;
  2. la tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare;
  3. la tariffa dei premi della gestione Navigazione.

Dal 1° gennaio 2023 la riduzione non si applica, inoltre, 

ATTENZIONE  La riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2024, l'aggiornamento delle relative tariffe.

Riduzione premi INAIL 2023 istruzioni 

Con la circolare 55 del 7 dicembre INAIL ricorda che i beneficiari  della riduzione vengono individuati sulla base dell’andamento infortunistico aziendale e, come ogni anno,  sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio. 

In pratica 

Per i soggetti attivi da  prima del 3 gennaio 2022 nel calcolo si applica il criterio di confronto tra l’indice di gravità medio (Igm) – che indica le giornate di lavoro perse in media ogni anno da ciascun lavoratore a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale - e l’indice di gravità aziendale (Iga).Gli IGM aggiornati per il triennio 2023-2025  sono stati determinati  delibera del Cda Inail del 2 agosto 2022.

Per i soggetti attivi a partire dal 3 gennaio 2022 invece la riduzione si applica a seguito di domanda  presentata entro il primo biennio di attività.

Una volta presentata e accolta  la domanda , la riduzione viene applicata senza bisogno di ripresentarla.

La circolare precisa che :

Fonte: Inail



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